Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18989 del 16/03/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18989 Anno 2017
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
TROIANO AUGUSTO LUIGI, nato a SAN MARTINO VALLE CAUDINA, il 11.9.1933;
DE MIZIO ARGENTINA, nata a SAN MARTINO VALLE CAUDINA, il 17.7.1967,
TROIANO NICOLA, nato a BENEVENTO, il 7.1.1967 ;
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 25.11.2013 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gabriele
Mazzotta che ha concluso per l’annullamento senza rinvio in ordine al reato di cui all’art. 594
cod. pen. per depenalizzazione e per l’annullamento senza rinvio in ordine al reato di cui all’art.
612 cod. pen. perché estinto per prescrizione ;

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Benevento, nella funzione di giudice d’appello, ha
confermato la sentenza di condanna dei predetti ricorrenti per i reati di cui agli art. 594 cod.
pen. ( capo a della rubrica : art. 594 cod. pen. per TROIANO AUGUSTO LUIGI ; capo b della
rubrica : art. 594 cod. pen. per DE MIZIO ARGENTINA ; capo c della rubrica : art. 594 cod.
pen. per TROIANO NICOLA ), condanna emessa in data 9.10.2012 dal Giudice di Pace di
Benevento, che invece aveva assolto TROIANO NICOLA per capo d della rubrica, e cioè per il
reato di cui all’art. 612 cod. pen..
Avverso la predetta sentenza ricorrono tutti gli imputati indicati in epigrafe, personalmente,
affidando la loro impugnativa a tre motivi di doglianza esposti con un medesimo ricorso.
1

Data Udienza: 16/03/2017

1.1Denunziano i ricorrenti, con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. e,
cod. proc. pen., vizio argomentativo della sentenza. Denunziano gli imputati l’illogicità della
motivazione laddove la stessa aveva fondato il giudizio di penale responsabilità su elementi
non veritieri e frutto di ricostruzione alterata dei dati probatori.
1.2 Con il secondo motivo si denunzia l’intervenuta prescrizione dei reati oggetto di condanna.
1.3 Con il terzo motivo si articola un vizio di inosservanza ovvero erronea applicazione della
legge penale. Denunzia la parte ricorrente una erronea qualificazione giuridica dei fatti di

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato nei precisi limiti qui segnalati.
2.1 Ante omnia, la Corte deve rilevare l’intervenuta abrogazione della fattispecie di reato
prevista dall’art. 594 cod. pen.. ed oggetto del presente giudizio, abrogazione operata dal
legislatore attraverso l’art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
2.1 Ne discende la necessità di pronunciare l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per la ragione ora evidenziata.
In realtà, occorre anche puntualizzare che tutte le fattispecie incriminatrici oggetto di
contestazione sono estinte per il decorso del termine prescrizionale.
Tuttavia, va anche aggiunto che la questione concernente la “abolitio criminis” è pregiudiziale
rispetto alla questione – esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per
cassazione – relativa all’estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008
– dep. 15/05/2008, Niccoli, Rv. 239400 ).
3. Vi è, invero, nel presente giudizio costituzione di parte civile che ha peraltro ottenuto la
liquidazione di un risarcimento del danno conseguente alla commissione dei reati in
conseguenza della sentenza di condanna resa in primo grado.
3.1 Da ultimo, deve essere ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte con decisione del 29
settembre 2016 hanno definitivamente superato il contrasto esegetico insorto in ordine alla
corretta interpretazione della questione delle statuizioni civili in seguito alla indicata
abrogazione, affermando che, in caso di reato successivamente abrogato e qualificato come
illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7,
il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come
reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili (Sez. U,
Sentenza n. 46688 del 29/09/2016 Ud. (dep. 07/11/2016 ) Rv. 267884).
3.2 Deve pertanto ritenersi che, nonostante la condanna nei gradi di merito degli imputati,
l’intervenuta abrogazione dell’art. 594 cod. pen. ponga nel nulla anche le statuizioni civili, con
la conseguenza che il danneggiato dovrà rivolgersi al giudice civile per il conseguente ristoro
risarcitorio.
P.Q.M.

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reato.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato.

Così deciso in Roma, il 16.03.2017

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