Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18988 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18988 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DABNIDZE ARSEN nato il 11/03/1988

avverso la sentenza del 16/11/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato quella del tribunale di Ascoli Piceno
che, con la diminuente del rito abbreviato e il vincolo della continuazione, aveva condannato Arsen Djabnidze, alla
pena di mesi sei di reclusione per i reati di resistenza e lesioni.
2.Contro la sentenza ha proposto ricorso, sottoscritto personalmente, l’imputato deducendo vizio di violazione di
legge e vizio di motivazione in merito alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancato
esame delle deduzioni svolte, sul punto e con riguardo alla dosimetria della pena, nei motivi di appello.
3. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Il ricorrente, in vero, neppure spiega le
ragioni che fondavano la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, enunciazione necessaria al

– rilevante e decisiva. Manifestamente infondata è la censura che investe la determinazione del trattamento
sanzionatorio sul quale la Corte di merito con motivazione stringata ma adeguata ha ritenuto addirittura mite il
trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato, a fronte della obiettiva gravità e modalità del fatto e delle conseguenti
lesioni che ne erano derivate alle persone offese.
4. All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00
(tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il g. 25 gennì‘io 2018

ffne di verificare se la carenza di motivazione sull’omologo motivo di gravame da parte dei giudici di appello sia

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