Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18987 del 25/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18987 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VACCARISI DIEGO nato il 05/12/1971 a AVOLA
avverso la sentenza del 25/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
Data Udienza: 25/01/2018
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FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di Diego
Vaccarisi per il reato di cui all’art. 385 cod. pen..
L’imputato propone ricorso per cassazione attraverso il difensore e denuncia i vizio di violazione
di legge e illogicità della motivazione per la mancata applicazione della circostanza di cui all’art. 385,
comma 4, cod. pen..
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili e per manifesta
infondatezza delle censure proposte.
I giudici a quibus hanno fatto corretta applicazione dei principi dettati da questa Corte secondo i
che la persona evasa dagli arresti domiciliari rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della
misura da cui si è arbitrariamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso
un istituto carcerario o si consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere, (Sez. 6, n.
4957 del 21/10/2014 – dep. 03/02/2015, Comandatore, Rv. 262154) a nulla rilevando, dunque, lo
spontaneo rientro nell’abitazione ed i motivi dell’allontanamento.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e dì una somma in favore della cassa delle ammende che si
stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 gennaio 2018
quali non integra la circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen., il solo fatto