Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18986 del 25/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18986 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SKIK BILEL nato il 13/01/1989
avverso la sentenza del 20/04/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
Data Udienza: 25/01/2018
FATTO E DIRITTO
L’imputato Bilel Skik impugna con unico motivo di ricorso la sentenza indicata in epigrafe con la
quale ne è stata confermata la condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro mille di multa
per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R 309/1990 e 337 cod. pen.. Con il ricorso deduce vizi di
violazione di legge e mancanza di motivazione per la determinazione della pena base, in misura
superiore a quella minima e il mancato giudizio di prevalenza delle pur concesse circostanze
aggravanti sulla recidiva.
Il ricorso è inammissibile perché le censure, intrinsecamente generiche sono anche
manifestamente infondate.
I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento
legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da
esauriente e logica motivazione. La sentenza di appello, rispondendo alla censura del ricorrente in
punto di eccessività del trattamento sanzionatorio ha motivato adeguatamente l’applicazione di una
pena non contenuta nel minimo edittale richiamando la gravità del fatto, in ragione della detenzione
di diverse tipologie di sostanze in quantitativi anche non lievi e della reiterazione ed organizzazione
dell’attività di spaccio, tutt’altro che occasionale ed il negativo comportamento tenuto in occasione
dell’arresto. La motivazione della Corte, anche sul mancato giudizio di prevalenza, incentrata sulla
verifica in concreto della gravità del fatto e del giudizio di pericolosità del suo autore, tiene conto
delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull’obbligo di specifica motivazione che incombe sul
giudice ai fini della concreta determinazione della pena e che si sottrae a rilievi in sede di legittimità,
allorquando il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle
risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il g. 25 gennaio 2018
sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di