Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18984 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 18984 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA

Lo Faso Gianluca, n. a Luserna San Giovanni il 9/11/1971

avverso la sentenza del 28/4/2017 della Corte di appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

RITENUTO IN FATTO

1.Gianluca Lo Faso propone, con il patrocinio del difensore, ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe. Censura, per vizio di motivazione, in quanto carente, la sentenza impugnata che ha disatteso i motivi di
gravame mancando di confrontarsi criticamente con le deduzioni difensive che investivano la procedura di
pignoramento, la nozione di pertinenza, la circostanza che l’asportazione dei beni fosse stata materialmente eseguita
da persona diversa dall’imputato, l’elemento soggettivo del reato.

2. Con memoria del 17 gennaio 2018, il ricorrente ha depositato copia della remissione di querela rilasciata da
Cristina Cobola e Enrica Manavella e contestuale accettazione da parte del querelato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata per estinzione dei reati di cui agli artt. 388, commi 3 e 4 e 388
cod. pen. commessi in Pinerolo il 27 gennaio 2012 e il 20 gennaio 2012 a seguito di remissione di querela,
ritualmente espressa ed accettata, poiché i reati, come contestati e ritenuti, sono procedibili a querela di parte.
2. Va rilevato, infatti, che la remissione di querela, opera come causa di estinzione del reato in quanto è
validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e dunque sino a
quando, ai sensi dell’art. 648, comma 2, cod. proc. pen. non sia stata “pronunciata l’ordinanza o la sentenza che

Data Udienza: 25/01/2018

dichiara inammissibile o rigetta il ricorso”. Consegue che deve ritenersi validamente espressa la remissione, ed
accettazione di querela, anche nella fase, come quella odierna, di fissazione della decisione sul ricorso a seguito di
rilevata inammissibilità.
3. Le spese, per volontà delle parti, sono state regolate come per legge.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna il
querelato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 25 gennaio 2018

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