Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18983 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18983 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELLA DUCATA GIOVANNI N. IL 29/01/1966
FREDDO DANIELA N. IL 05/11/1968
avverso la sentenza n. 7538/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere
Dott. ANGELO CAPUTO
. .

Udito, per la p e civile, l’Avv
Uditi difen sr Avv.

Data Udienza: 31/01/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. E. Delehaye, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Uditi altresì, per la parte civile, l’avv. F. Peverini, che conclude per la
conferma della sentenza, depositando conclusioni e nota spese, e. per i
ricorrenti, l’avv. O. Marotta, che conclude per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

confermato la sentenza del Tribunale di Roma in data 10/07/2009 che aveva
condannato Giovanni Della Ducata e Daniela Freddo per il reato di cui agli artt.
110, 582, primo comma, cod. pen. commesso il 22/09/2004 in danno di Paolo
Antonio Passalia e Federica Cruciani e al risarcimento dei danni in favore delle
parti civili. Osserva la Corte di merito che la ricostruzione dei fatti operata dal
giudice di primo grado è aderente alle acquisizioni processuali di indiscutibile
congruenza: in particolare, l’attendibilità delle persone offese emerge, oltre che
dalla precisione, coerenza e logicità delle loro testimonianze, dai riscontri offerti
dalla documentazione acquisita. Correttamente il giudice di primo grado non ha
preso in considerazione le parti della testimonianza dell’agente della Polizia di
Stato Bencivenga concernenti le circostanze dallo stesso apprese sul luogo dei
fatti attraverso quanto riferitogli da Passalia, ostandovi il divieto previsto dall’art.
195, comma 4, cod. proc. pen.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto
ricorso per cassazione, nell’interesse di Giovanni Della Ducata e di Daniela
Freddo, il difensore avv. Ottavio Marotta, articolando due motivi di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo
motivo denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art.
195 cod. proc. pen. in relazione alla testimonianza dell’agente Bencivenga:
l’inutilizzabilità stabilita dal quarto comma dell’art. 195 cod. proc. pen. opera
solo ove non venga ascoltata la persona cui fa riferimento la testimonianza
indiretta. Il secondo motivo deduce che il reato risulta prescritto il 22/03/2012,
sicché, ove il primo motivo non venga accolto, dovrebbe rilevarsi l’intervenuta
estinzione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso non è fondato: la tesi prospettata dal ricorrente,
infatti, non può essere seguita alla luce dell’orientamento, conddiviso dal
2

1. Con sentenza deliberata il 12/03/2012, la Corte di appello di Roma ha

Collegio, in forza del quale, in tema di testimonianza indiretta degli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell’art. 195 cod. proc. pen. preclude
con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le
modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) stesso codice, gli “altri
casi” cui si riferisce l’ultima parte della disposizione, per i quali la prova è
ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano
con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori
di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione

dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria
qualità (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003 – dep. 24/09/2003, Torcasio e altro,
Rv. 225469).
Deve comunque rilevarsi che il reato, commesso il 22/09/2004, risulta
estinto per decorso del termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei
mesi), maggiorato di 60 giorni (per la sospensione dovuta al rinvio – dal
30/10/2007 al 03/04/2008 – per impedimento del difensore per motivi di
salute), in data 22/05/2012, successiva alla deliberazione della sentenza
impugnata. In assenza dei presupposti per pronunciare un proscioglimento più
favorevole a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, mentre il ricorso
deve essere rigettato agli effetti civili, con condanna dei ricorrenti alla rifusione
delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato
è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna i
ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile
che liquida in euro 1500, più accessori come per legge.
Così deciso il 31/01/2014.

operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un

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