Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18983 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18983 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ENNA) EL IDRISSI HAJAJ nato il 03/11/1991

avverso la sentenza del 27/04/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. El Idrissi Hajaj Ennaj impugna, con ricorso presentato personalmente, la sentenza della
Corte di appello di Torino che ha rideterminato la pena inflittagli, con la diminuente del rito
abbreviato, in mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 341 bis, 337 ed altro, commessi il 2
gennaio 2014 in Alessandria.
2.Deduce vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza della recidiva, fondata su condanne
risalenti nel tempo e pretermettendo l’analisi delle deduzioni svolte sul punto con i motivi di
gravame.
3.11 ricorso è inammissibile. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso, la sentenza di appello,

natura e l’epoca di commissione dei reati evincibili a suo carico dal certificato penale – per furti,
rapine, lesioni personali e false indicazioni sulla identità – e, quindi, il negativo giudizio sulla
personalità del ricorrente quali elementi che, ragionevolmente, denotano la sua incapacità di
controllare il proprio comportamento e quindi l’accresciuta pericolosità sociale, giudizio affatto eliso
dalla risalenza delle condotte. La motivazione della Corte, incentrata sulla verifica in concreto della
reiterazione dell’illecito come effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del
suo autore, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali,
tiene conto delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull’obbligo di specifica motivazione che
incombe sul giudice ai fini della ritenuta sussistenza della recidiva prevista dall’art. 99, comma
quarto, cod. pen., come modificata dalla legge n. 251 del 2005, che deve pertanto ritenersi tuttora
facoltativa, e che impone la esposizione delle ragioni che legittimano l’aggravamento della pena e,
comunque un più grave trattamento sanzionatorio pur in presenza delle circostanze attenuanti
generiche, nel caso applicate con giudizio di equivalenza, ragioni che si sottraggono a rilievi in sede
di legittimità quando siano espressione di un giudizio complessivo ed esaustivo sulla personalità
dell’imputato, senza che, necessariamente, tale giudizio debba involgere la disamina di tutti i singoli
elementi e parametri di cui all’art. 133 cod. pen..
4.All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila, considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il g. 25 gennaio 2018

in vero, ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva apprezzando a carico del ricorrente la

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