Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18982 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18982 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FASANELLI BENITO nato il 30/10/1986

avverso la sentenza del 31/05/2017 del GIP TRIBUNALE di MASSA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso affidato al difensore di fiducia Benito Fasanelli chiede l’annullamento della sentenza indicata in
epigrafe con la quale il tribunale di Massa, su richiesta dell’imputato concordata con il pubblico ministero, ha applicato
„ all’imputato la pena di anni quattro di reclusione ed euro ventimila di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e
73, comma 4, d.P.R. 309/1990, commessi ad Aulla il 1 febbraio 2017.
2. Deduce due motivi di ricorso con i denuncia la mancanza di motivazione, in punto di affermata responsabilità,
per la mancata valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni a suo carico rese dalla sorella, Ilaria Fasanelli, e di
determinazione della pena inflittagli, perché eccessiva.
3.11 ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle addotte censure. Univoca è
la giurisprudenza della Corte ( ex multis: Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359) secondo la quale la

proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, per vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non
punibilità ai sensi della disposizione ora menzionata. Nel caso in esame, risulta, viceversa, dalla decisione impugnata
che il Giudice di merito ha mostrato di considerare, in punto di fatto, la possibile rilevanza di situazioni che
comportassero il proscioglimento, che ha motivatamente negato sulla base di uno specifico ed argomentato vaglio
delibativo incentrato sull’apprezzamento delle circostanze che avevano condotto all’arresto in flagranza dell’imputato.
4.Anche con riguardo all’entità della pena convenuta tra le parti è sufficiente che dalla sentenza risulti che il
giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni nell’ambito della verifica del trattamento sanzionatorio convenuto tra le
parti, non connotato da illegalità della pena. Né l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione,
censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide
esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. Ne consegue che l’imputato non può prospettare con il ricorso per
– cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato, ove tale patto non sia connotato da un accordo
sul reato ovvero in presenza di trattamento sanzionatorio illegale. Occorre, peraltro, rilevare che, nel caso di specie, il
giudice ha sinteticamente indicato le ragioni poste a fondamento della determinazione del trattamento punitivo
richiamando, con una succinta descrizione, il fatto – deducibile dal capo d’imputazione che indica i quantitativi non
modesti di stupefacente caduti in sequestro- e le circostanze e modalità del fatto, che denotano la destinazione allo
spaccio sia della cocaina che dell’hashish, in ragione delle modalità di confezionamento in dosi, della disponibilità di
materiale atto al confezionamento e del quantitativo.
5.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00
(tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il g. 25 gennaio 2018

Il Consigliere este’? ore

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Emilia Anna Giorcian

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sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di

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