Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18980 del 31/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18980 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI NUCCI ANTONIO N. IL 20/09/1983
avverso la sentenza n. 243/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Udito, per la parte
Uditi difensor Avv.

l’Avv

Data Udienza: 31/01/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. E. Delehaye, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 01/07/2011 il Tribunale di Latina affermava la
responsabilità penale di Antonio Di Nucci per il reato di violenza privata
commesso nel luglio 2005, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento

Con sentenza deliberata in data 08/11/2012, la Corte di appello di Roma ha
confermato la sentenza del Tribunale di Latina, disponendo la correzione
dell’errore materiale contenuto nell’intestazione della sentenza di primo grado,
nel senso che le esatte generalità dell’imputato sono Di Nucci Antonio nato a
Formia il 30/09/1963. In motivazione, la Corte di appello ha dato atto che non
sussiste alcun dubbio in ordine alle generalità dell’appellante principale, da
identificarsi in Di Nucci Antonio, nato a Formia il 20/09/1983.
Con ordinanza depositata il 28/02/2013, la Corte di appello di Roma ha
disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza indicata, nel
senso che la data di nascita dell’appellante è il 29/09/1983; con successiva
ordinanza depositata il 18/04/2013, la Corte di appello di Roma – rilevato che
per mero errore materiale le generalità del Di Nucci sono state indicate in
maniera non corretta nella sentenza di primo grado, nella sentenza di secondo
grado e nell’ordinanza del 28/02/2013 – disponeva correggersi l’errore materiale
contenuto negli atti indicati nel senso che la data di nascita di Di Nucci Antonio è
il 20/09/1983.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto
ricorso per cassazione, nell’interesse di Antonio Di Nucci e con atto depositato il
15/02/2013, il difensore avv. Gianfranco Testa, nominato con atto del
14/02/2013. Il ricorrente rileva che in relazione alle generalità dell’imputato, gli
atti del procedimento risultano contraddittori e riferibili a persone diverse,
segnalando che: l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e il decreto di citazione a
giudizio sono stati notificati a Di Nucci Antonio, nato a Formia il 29/09/1983 e
domiciliato in Santi Cosma e Damiano, Via Randaccio, n. 22; la sentenza di
primo grado risulta emessa nei confronti di Di Nucci Antonio, nato a Formia il
29/09/1963 e domiciliato in Santi Cosma e Damiano, Via Randagaccio, n. 22; la
sentenza di appello, pur riportando nel frontespizio i dati esatti riferibili
all’odierno ricorrente, opera la correzione dell’errore materiale della sentenza di
primo grado sancendo che le esatte generalità dell’imputato sono Di Nucci

2

dei danni in favore della parte civile Sonia Corrente.

Antonio nato a Formia il 20/09/1963, generalità diverse da quelle del ricorrente
che, in questa occasione, ha ricevuto, a differenza dei precedenti atti, la
notificazione della sentenza di appello al suo effettivo domicilio in Santi Cosma e
Damiano, Via Randaccio n. 21. A fonte della situazione rappresentata, sono
rilevabili una serie di nullità ed incertezze, che pregiudicano la validità ed
efficacia della sentenza impugnata e di tutti gli atti precedenti, con conseguente
retrocessione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.

Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, deve rilevarsi la ritualità della notifica dell’avviso di
fissazione dell’odierna udienza all’avv. Gianfranco Testa, nominato con atto del
14/02/2013, che ha dichiarato di non conoscere né la causa, né l’imputato:
trova, infatti, applicazione al caso di specie il principio di diritto affermato dalle
Sezioni unite di questa Corte, ossia che la notificazione è validamente eseguita
quando il destinatario rifiuti di ricevere materialmente l’atto dopo averne preso
cognizione dei contenuti, secondo la rituale attestazione compiuta dall’ufficiale
giudiziario nella relazione di notifica, dovendosi ritenere tale comportamento
equivalente alla consegna dell’atto, senza che si renda necessario procedere alle
ulteriori ricerche previste dall’art. 157, comma settimo, cod. proc. pen. (Sez. U,
n. 155 del 29/09/2011 – dep. 10/01/2012, Rossi e altri, Rv. 251501).
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile: lungi dal denunciare specifici vizi
relativi ad individuati atti del processo, il ricorso si limita a rilevare nullità e
incertezze pregiudicanti la validità e l’efficacia della sentenza impugnata e di tutti
gli atti precedenti. L’assoluta genericità della censura esclude la sussistenza del
requisito della specificità dei motivi, sicché si impone la declaratoria di
inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende come liquidata
in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 31/01/2014.

DEPOSITATA IN C CELLERIA

CONSIDERATO IN DIRITTO

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