Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18980 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18980 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE PADOVA GREGORIO nato il 02/05/1984 a TARANTO

avverso la sentenza del 15/12/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso affidato al difensore di fiducia Gregorio De Padova chiede l’annullamento della sentenza indicata in
epigrafe con la quale il tribunale di Taranto, su richiesta dell’imputato concordata con il pubblico ministero, ha
applicato all’imputato la pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all’art. 374 bis cod. pen.
2. Deduce due motivi di ricorso con i denuncia la mancanza di motivazione, in punto di affermata responsabilità,
per la mancata valutazione di cause che ne avrebbero comportato il proscioglimento, ai sensi dlel’art. 129 cod. proc.
pen..
3.11 ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle addotte censure. Univoca è
la giurisprudenza della Corte ( ex multis: Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359) secondo la quale la
sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di

motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non
punibilità ai sensi della disposizione ora menzionata. Nel caso in esame, risulta, viceversa, dalla decisione impugnata
che il Giudice di merito ha mostrato di considerare, in punto di fatto, il contenuto e la riconducibilità all’imputato della
documentazione e la falsità della stessa.
4.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00
‘ (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il g. 25 gennaio 2018

proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, per vizio di

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