Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18980 del 06/02/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18980 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Marino Salvatore, nato a Catania il 28/12/1966
2. Testa Rosario, nato a Giarre il 12/02/1964

avverso la sentenza del 12/12/2011 della Corte d’Appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato Marino ravv. Vincenzo Iofrida in sostituzione dell’avv. Marco
Tringali, che ha concluso per raccoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Messina del 03/10/2008, Salvatore

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Data Udienza: 06/02/2013

Marino e Rosario Testa venivano ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 74,
comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso partecipando ad
un’associazione diretta al traffico di eroina e cocaina ed operante in Taormina e
Giardini Naxos dal luglio del 2005 al 02/05/2006, con rideterminazione della
pena inflitta a ciascuno degli imputati in anni due di reclusione.
Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sulla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, il ricorrente
Testa deduce violazione di legge rilevando che l’attualità dell’indisponibilità degli

fare ricorso agli impianti esterni presso i quali le intercettazioni venivano
eseguite, non erano adeguatamente motivate nel mero richiamo ad una
certificazione del 24/09/2005, anteriore di un mese al decreto dispositivo delle
intercettazioni datato al 24/10/2005.
2. Sull’affermazione di responsabilità, il ricorrente Testa deduce illogicità
della motivazione in quanto fondata su conversazioni telefoniche apoditticamente
ritenute allusive a consegne di stupefacente dall’imputato a Giovanni Rosta e sul
rinvenimento in possesso dell’imputato di un quantitativo di tre grammi di
sostanza della quale non veniva accertata la natura stupefacente.
3. Sul diniego delle attenuanti generiche, entrambi i ricorrenti deducono
violazione di legge nella considerazione dei soli precedenti penali degli imputati e
non anche degli altri elementi di cui all’art. 133 cod. pen.. Il ricorrente Marino
deduce altresì mancanza di motivazione sulla confessione resa dall’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo proposto dal ricorrente Testa sulla ritenuta utilizzabilità delle
intercettazioni telefoniche è infondato.
La sentenza impugnata è sul punto congruamente motivata nel riferimento
alla concreta possibilità che la formale collocazione temporale della certificazione
sull’indisponibilità degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica ad
una data esattamente anteriore di un mese a quella del decreto dispositivo delle
intercettazioni, corrispondendo invece puntualmente a quest’ultima le indicazioni
del giorno e dell’anno, fosse in realtà il risultato di un errore materiale, data
effettiva della certificazione essendo invece analoga a quella del decreto. Non
senza considerare che in ogni caso, come pure osservato dalla Corte territoriale,
il ricorrente non ha specificamente dedotto che la situazione di indisponibilità
degli impianti, comunque certificata, sia venuta a mancare o avesse

2

impianti in dotazione alla Procura della Repubblica, e la conseguente necessità di

caratteristiche tali da porre in dubbio che la stessa si sia protratta fino al
momento dell’emissione del decreto.

2.

Infondato è altresì il motivo proposto dal ricorrente Testa

sull’affermazione di responsabilità.
Le conclusioni della sentenza impugnata sul carattere criptico ed allusivo a
richieste e consegne di stupefacente delle conversazioni intercettate fra il Testa e
Salvatore Rosta, solo apparentemente riferite all’attività dell’autofficina gestita

ricorrente; essendo viceversa le stesse motivate con specifico riguardo alle
contrarie osservazioni difensive e con significativi riferimenti a casi concreti, quali
l’anomalia di un’autovettura bianca che si voleva illogicamente visionare in un
incontro presso un casello autostradale, le inspiegabilmente urgenti necessità del
Rosta di disporre di corda o di caricabatterie, a soddisfare le quale il Testa si
mostrava sempre e prontamente disponibile, o l’accenno del Rosta all’acquisto di
«muro raschiato», coerentemente ritenuto avere senso logico solo in quanto
riguardante sostanza stupefacente di scarsa qualità. Nessuna incongruenza è poi
ravvisabile nel ritenuto riscontro dell’oggetto dissimulato delle conversazioni nel
rinvenimento in possesso del Testa, il 09/01/2006, di tre grammi di sostanza
simile a cocaina, considerato che l’episodio veniva valutato nella sua stretta
relazione temporale con un appuntamento con il Rosta; né va sottaciuto,
soprattutto, l’ulteriore accenno dei giudici di merito al sequestro nei confronti del
Testa, il 26/10/2005, di un quantitativo di due grammi di cocaina, anch’esso
evidenziato come rappresentativo del reale contenuto delle conversazioni
intercettate, e sul quale nessuna specifica censura è dedotta dal ricorrente.

3. Infondati sono infine i motivi proposti da entrambi i ricorrenti sul diniego
delle attenuanti generiche.
Il richiamo della sentenza impugnata ai precedenti penali degli imputati,
peraltro specifici per il Marino, integrano sul punto una congrua motivazione; il
giudizio negativo sul riconoscimento delle attenuanti generiche non richiede
invero l’esame della totalità dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n.
33506 del 07.07.2010, Biancofiore, Rv.247959), essendo sufficiente a tal fine
l’indicazione anche di un solo elemento ritenuto decisivo a riguardo (Sez. 2, n.
3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163), ed è pertanto adeguatamente
giustificato dal riferimento ai precedenti penali dell’imputato (Sez. 1, n. 707 del
13/11/1997, Ingardia, Rv.209443). Peraltro nella specie veniva valorizzato
anche l’ulteriore dato della sottoposizione del Testa ad una misura di
prevenzione personale, coerentemente ritenuto indicativo di capacità a
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dal primo, si sottraggono infatti alla censura di apoditticità avanzata dal

delinquere; e nessuna carenza motivazionale è ravvisabile nella mancata
valutazione della confessione del Marino, circostanza evidentemente e non
illogicamente ritenuta inidonea a contrastare quelle sfavorevoli all’imputato.
Entrambi i ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 06/02/2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

P. Q. M.

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