Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1898 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1898 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FALACE DOMENICO N. IL 28/12/1971
avverso la sentenza n. 5315/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA
Falace Domenico ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Napoli in data 21-12-11 , che ha confermato , in punto di
responsabilità, la pronuncia di primo grado, nella parte in cui l’imputato è stato
condannato per il reato di cui all’ad 12 sexies I 898 /70 ,accertato in Sant’Arpino il
14-1-2007.

stato di bisogno , in quanto conviveva con la madre e l’imputato contribuiva
secondo le sue possibilità , atteso anche il difficile momento economico. Lamenta
inoltre la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la carenza di
motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie
onde il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluta mancanza di
specificità dei motivi addotti a sostegno Il ricorrente, invero, si limita ad invocare
l’annullamento della sentenza impugnata , senza indicare in alcun modo le ragioni
ostative alla declaratoria di responsabilità e senza in alcun modo criticare , se non
sulla base di affermazioni apodittiche, le ragioni poste a fondamento della
decisione. Ad ogni modo, occorre evidenziare come il giudice d’appello abbia
precisato che il reato di cui all’ali 12 sexies I 898/70 si perfeziona a prescindere
dallo stato di bisogno del soggetto passivo, che è comunque in re ipsa , trattandosi
di figli minori ; e che le circostanze attenuanti ex art 62 bis non sono concedibili , in
considerazione della negativa personalità dell’imputato, come si desume dagli atti
di violenza compiuti nei confronti della moglie e dal completo disinteresse mostrato
nei confronti dei figli: motivazione esente da vizi logico —giuridici.
L’inosservanza del disposto dell’ad 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’ad 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM

Deduce inosservanza dell’art 12 sexies I. cit. poichè la persona offesa non versava in

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 29-11-12.

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