Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1898 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1898 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

NR. 4248\12

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
LATINO Mario, n. a Noto

-SR- il

12\10\1938

avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Catania del
19\9\2011 (n. 10\2011);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott.
Francesco Salzano, e dell’Avvocatura dello Stato, che
hanno chiesto il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 24/10/2013

RITENUTO in FATTO

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del
difensore, deducendo la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione
laddove la Corte di Appello aveva ritenuto la sussistenza della condotta colposa
ostativa al riconoscimento dell’indennizzo per ingiusta detenzione, considerato che il
comportamento posto in essere dal ricorrente, mai aveva assunto i caratteri di
un’estorsione.

CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Come è noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l’equa riparazione, è
connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi e che possono
portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio
acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri
di valutazione differenti.
In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non
nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall’assoluzione), ma in quanto
idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza
dell’imputato, l’adozione della misura, traendo in inganno il giudice.
In particolare il giudice di merito, per valutare se chi 4 ha patito la detenzione vi
abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli
elementi probatori disponibili, tenendo conto se essi rivelino o meno eclatante o
macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, e fornendo
del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è
incensurabile in sede di legittimità.
Il giudice, basandosi su fatti concreti deve cioè valutare non se la condotta integri
estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in
presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità
come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto.
3.2. Nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente applicato le norme in
materia e non è venuta meno al suo onere di puntuale motivazione.
Invero, il giudice di merito, ha valutato gravemente colposa la condotta del Latino il
quale aveva chiesto al Sovraintendente di Polizia Baglieri la somma di C 5.000= per
ritirare la denuncia di percosse in danno del figlio; poi facendosi trovare a casa del
poliziotto mentre questi gli consegnava la somma contante di C 2.000=.
Il giudice di merito ha escluso la sussistenza della estorsione, valutando che dalla
deposizione dell’Avv. Leone era emerso che il Latino, incontrato occasionalmente in
strada, lo avevano informato che il figlio era stato picchiato al Commissariato e che
era in corso un tentativo di transazione con l’autore del fatto; ha desunto il Tribunale
da ciò che non vi era prova che la condotta posta in essere avesse una finalità di
ingiusto profitto.
Ma è proprio la modalità dei contatti con la controparte che ha indotto in errore
l’autorità operante. Infatti a fronte della commissione di possibili reati (non ancora

2

1. Con ordinanza del 19\9\2011 la Corte di Appello di Catania rigettava l’istanza di
riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Latino Mario. Questi, arrestato in
flagranza in data 27\8\2004 per il delitto di estorsione, era stato liberato il 30\8\2004
all’esito della udienza di convalida. Sgc9,ssivamente, con sentenza del Tribunale di
Siracusa, sez. dist. di Avola, era stato;0?-ché il fatto non sussiste (sent. passata in
giudicato il 29\5\2010). Osservava la Corte di merito che nella vicenda il Latino aveva
mantenuto una condotta gravemente colposa che aveva indotto in errore il la P.G. al
momento di operare l’arresto.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013
Il Consigliere este ore

accertati) da parte del Baglieri in danno deli figlio, il Latino invece di utilizzare le
prestazioni di un Avvocato per gli atti preparatori ad una controversia, per poi
eventualmente transigerla, ha preferito contatti diretti con il Baglieri con una
sproporzionata richiesta risarcitoria (€ 5.000=) idonea pertanto a trarre in inganno il
giudice al momento della adozione della misura.
Tale condotta, connotata da colpa grave, con coerente motivazione, correttamente è
stata ritenuta dal giudice di merito idonea ad inibire la riparazione.
Consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le
spese.
P.Q.M.

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