Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18978 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18978 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIAPPONI NICOLETTA N. IL 14/07/1957
avverso la sentenza n. 5196/2005 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ….
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/01/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso e l’eventuale correzione della sentenza in
ordine alla sospensione condizionale della pena.

1. Con la sentenza resa all’esito di rito abbreviato in data 9 marzo 2005,
confermata dalla Corte d’appello di Milano, il G.I.P. presso il Tribunale di Lodi
condannava Chiapponi Nicoletta alla pena di giustizia per il delitto di bancarotta
fraudolenta patrimoniale, in relazione al fallimento della

“Scheme Technology

s.r.l.”, dichiarato con sentenza del 26 febbraio 2002; l’imputata, in qualità di
amministratore della società fino all’8 febbraio 2001, ed in concorso con
Tinnirello Giuseppe, amministratore nel periodo successivo, era ritenuta
responsabile della distrazione delle somme di L. 95.040.000 e € 2.324,00 dal 7
agosto 2001 al 28 ottobre 2001 nonché di L. 10.000.000, che risultavano
prelevati in contanti dai conti della società fallita.
2. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione l’imputata, con atto
sottoscritto dal difensore, avv. Ennio Ercoli, affidato a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce nullità del giudizio per mancato riconoscimento
del legittimo impedimento del difensore all’udienza del 18 novembre 2011,
allorché questi comunicò la sua adesione all’astensione dalle udienze.
Erroneamente, a giudizio del ricorrente, la norma processuale sul legittimo
impedimento non è stata ritenuta inapplicabile al rito camerale.
2.2 Con il secondo motivo si deduce l’incongruenza tra dispositivo la
motivazione, in ordine al riconoscimento del beneficio della sospensione
condizionale della pena, del quale si parla solo in motivazione.
2.3 Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine all’affermazione
di responsabilità, poiché la Corte territoriale ha ritenuto inverosimile che
l’imputata abbia pagato con denaro proprio debiti sociali e quindi che le somme
versatele dal coimputato fossero ingiustificate, laddove invece l’imputata doveva
pagare in proprio i debiti rappresentati da titoli che aveva sottoscritto
personalmente, ma relativi all’attività della società, per cui non era inverosimile
che ella avesse chiesto il rimborso per il pagamento di debiti dell’azienda. A
giudizio della ricorrente la valutazione di inattendibilità del teste di difesa

2

RITENUTO IN FATTO

Ardena, priva di motivazione, consente di ritenere che la motivazione della Corte
d’appello in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto inattendibili le prove a
discarico sia apparente.

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
1.1 Ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., comma 2, lett. D, il termine per
proporre impugnazione (di trenta giorni, nel caso di deposito della sentenza nel
termine ordinario di quindici giorni, ai sensi dell’articolo 544, comma 2) decorre
dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione dell’avviso di deposito con
l’estratto del provvedimento, per l’imputato contumace.
1.2 Orbene, nel caso in esame risulta dalla attestazione della Cancelleria,
riportata nella intestazione della sentenza di primo grado che la stessa è stata
depositata il 28 novembre 2011, nel termine di 15 giorni previsto dalla legge, in
mancanza di diversa fissazione del giudice di merito, decorrente dal 18
novembre 2011.
Sicché correttamente la Cancelleria ha notificato l’avviso di deposito della
sentenza all’imputato il 5.10.2012, presso il difensore, dopo aver tentato invano
la notifica all’imputata il 28 febbraio 2012, fallita per irreperibilità della
medesima.
1.3 Alla data del 9 novembre 2012, in cui è stato depositato il ricorso, pertanto,
era decorso il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 585 cod. proc. pen., comma
1, lett. D, per proporre impugnazione, termine che decorreva dal 5.10.2012;
infatti, esso veniva a scadere il 4 novembre 2012.
2. Il ricorso proposto in data 9 novembre 2012 è, pertanto, tardivo e dunque
inammissibile, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. C; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.
Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore
della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.
2.1 In proposito il Collegio non ritiene di condividere l’orientamento espresso in

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

talune pronunce di questa Corte (ved. per tutte, Sez. 6, n. 31435 del
24/04/2012, Ighune, Rv. 253229), secondo cui, qualora il ricorso per cassazione
sia dichiarato inammissibile per taluna delle cause indicate nell’art. 591 c.p.p.,
non si applicherebbe la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p.,
riguardando tale previsione soltanto i casi in cui l’inammissibilità sia dichiarata ai

Questo orientamento appare in contrasto con il letterale tenore del citato art.
616 c.p.p., il quale, nello stabilire l’applicazione di detta sanzione “se il ricorso è
dichiarato inammissibile”, non distingue affatto tra le varie possibili cause di
inammissibilità; e, d’altra parte, attesa la peculiarità del mezzo di impugnazione,
non appare affatto illogico che anche le ordinarie cause di inammissibilità, quali
previste dall’art. 591 c.p.p., diano luogo ad una sanzione che non trova, invece,
applicazione quando esse riguardino un’impugnazione di diverso tipo, dovendosi
semmai riguardare come difficilmente giustificabile, sul piano logico, che, a
parità di “rimproverabilità” alla parte privata dell’avvenuta proposizione del
ricorso rivelatosi inammissibile, la stessa parte sia o non sia soggetta al
pagamento della sanzione a seconda che la causa di inammissibilità sia
riconducibile alle previsioni di cui all’art. 606, comma 3, c.p.p. o a quelle di cui
all’art. 591 c.p.p. (tra le ultime, Sez. 5, n. 36372 del 13/06/2013, Rosati, Rv.
256953).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014
Il consigliere estensore

Il Presidente

sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA