Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18978 del 25/01/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18978 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
A.A.
B.B.

avverso la sentenza del 07/12/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
RIMINI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

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FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso sottoscritto personalmente B.B. e con ricorso affidato al difensore di
fiducia, A.A. chiedono l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale il
tribunale di Bologna, su richiesta dell’imputato concordata con il pubblico ministero, ha applicato,
rispettivamente, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro seimila di multa e anni uno,
mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro duemila di multa in aumento sulla pena recata, per
entrambi, dalla sentenza della Corte di appello di Bologna del 6 maggio 2014, irrevocabile il 27
febbraio 2015 e, così pervenendo quanto al B.B. alla pena finale di anni quattro e giorni venti di
reclusione ed euro 14.000,00 di multa e, con riguardo al A.A. alla pena finale di anni tre e mesi sei
di reclusione ed euro 10.000,00 di multa. Ai ricorrenti sono contestati i reati di cui all’art. 73, comma
4, d.P.R. 309/1990, per plurime condotte di detenzione di sostanze stupefacenti, anche di ingente

2. B.B. denuncia vizio di violazione di legge e carenza di motivazione per l’applicazione
della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato non avendo il giudice motivato sul
giudizio di attuale pericolosità del condannato, pericolosità che va verificata alla stregua dei criteri di
cui all’art. 133 cod. pen.. Denuncia, altresì, la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
quantomeno con riguardo alla condotta di cessione di dieci chilogrammi di sostanza stupefacente in
favore di Giancarlo Noce per la genericità dell’accusa da questi proveniente.
3. A.A., affida le proprie censure ad un unico ed articolato motivo di ricorso con il quale
lamenta vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., sul rilievo che la
sentenza impugnata non ha motivato sulla sussistenza di cause che imponevano il proscioglimento
dell’imputato, sulla sussistenza delle aggravanti e sulla misura di aumento praticato in sede di
continuazione.
4. I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza e genericità delle proposte
censure.
5. Premesso che, ove il giudice applichi la pena in aumento, ex art. 81 cpv. cod. pen., rispetto
ad una pena già inflitta all’imputato. con una precedente sentenza, occorre aver riguardo alla pena
complessiva inflitta (Sez. 4, n. 32290 del 24/6/2009, Rv. 245279) rileva il Collegio che la
motivazione adottata dal giudice dell’udienza preliminare, consente di ritenere assolto l’onere di
motivazione che grava sul giudice nel caso di adozione della misura di sicurezza a seguito di
condanna a pena superiore ai due anni di reclusione, e, nel caso, ragguagliata non solo alla gravità
del fatto ma anche, quale conclamato fattore di pericolosità, alla reiterazione, nel breve periodo
temporale, di più condotte illecite omogenee a quelle che avevano comportato la condanna definitiva
e interessanti il medesimo arco temporale.
6. Con riguardo ai motivi di ricorso proposto da A.A. rileva il Collegio che il ricorrente
non indica alcun elemento specifico che il giudice avrebbe dovuto considerare e che invece non ha
valutato per applicare la disposizione di cui all’art. 129 cod. proc. pen., con la conseguenza che, sotto
tale profilo, il motivo non rispetta il requisito della specificità inderogabilmente richiesto dall’art. 581,
comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per l’ammissibilità di qualsiasi gravame, conclusione che investe
anche gli ulteriori aspetti delle censure difensive, in punto di sussistenza delle circostanze aggravanti
e di misura dell’aumento di pena per la continuazione con i fatti di cui alla sentenza irrevocabile.
7. Va poi ricordato che la Corte di legittimità ha affermato che, in caso di patteggiamento ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto, con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, attraverso il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste idonee ad escludere l’ipotesi che il patteggiamento in
esame si sia risolto in un patteggiamento sul reato piuttosto che, secondo la sua specifica funzione,
sulla pena avendo l’imputato rinunciato alla prova in dibattimento dei fatti ascrittigli. Con riguardo al

quantità, accertate il dal febbraio al marzo 201 e nel dicembre 2012.

B.B., tenuto conto della chiamata in correità del coimputato e delle evidenze probatorie che
avevano condotto all’a ricostruzione di numeorsi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, non
risulta evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. che il giudice
avrebbe dovuto valutare
4.All’inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a
giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila) ciascuno, considerato che non vi è ragione di ritenere che
il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.
186).

P.Q.M.
Dichiara inammissibilé tricorst e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il g. 25 gennaio 2018

Il Consigliel tensore
Emilia Anna Gi

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