Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18978 del 06/02/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18978 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mucaj Enkelj an, nato a Vlore (Albania ) il 26/05/1984

avverso la sentenza del 16/02/2011 della Corte d’Appello di Trenta

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consi gliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale

Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impu g nata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Rovereto in data 27/10/2009, Enka tian Mucaj veniva ritenuto responsabile del
reato di cui a gli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso l’11/04/2006 sottraendo
con destrezza un telefono cellulare dal ne g ozio di Giuliano Vivaldelli in Arco, dopo

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Data Udienza: 06/02/2013

averne trattato l’acquisto, allontanandosi dall’esercizio senza effettuarne il
pagamento, riducendosi la pena a mesi quattro di reclusione ed €.100 di multa.
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull’affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce illogicità della
motivazione rispetto alla circostanza dell’aver l’imputato consegnato al venditore
un proprio documento di identità.
2. Sulla configurabilità dell’aggravante della destrezza, il ricorrente deduce
mancanza di motivazione in ordine all’assenza di ricordi dei testi Vivaldelli e

cassiera per uscire dal negozio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato
è infondato.
Nella sentenza impugnata veniva valutato senza vizi logici il rilievo difensivo
sulla presentazione di un documento di identità da parte dell’imputato per la
registrazione della scheda telefonica che veniva installata nel telefono cellulare
sottratto. Per un verso si osservava infatti come tale comportamento non fosse
incompatibile con l’intento di asportare l’apparecchio, in quanto per l’appunto
inevitabile per l’acquisizione della scheda e, d’altra parte, giustificato dalla
possibilità del confidare il Mucaj che il modico valore dell’oggetto dissuadesse la
parte offesa dalla denuncia del fatto; argomento non reso illogico dal carattere
congetturale denunciato dal ricorrente, sufficiente ai limitati fini dell’esclusione
dell’assoluta incompatibilità del dato con l’ipotesi accusatoria. Per altro profilo, i
giudici di merito rilevavano altrettanto coerentemente come la tesi della
riconducibilità della condotta ad una mera distrazione, che si voleva sostenuta
dall’esibizione del documento, fosse inverosimile in considerazione del contenuto
periodo di tempo intercorso fra la richiesta di acquisto del telefono, l’attivazione
dell’utenza ed il momento in cui l’imputato avrebbe dovuto effettuare il
pagamento presso la cassa dell’esercizio commerciale.

2. Il motivo di ricorso relativo alla configurabilità dell’aggravante della
destrezza è anch’esso infondato.
La circostanza, peraltro ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute
attenuanti di cui agli artt. 62, n, 4, e 62 bis cod. pen., emergeva infatti come

sussistente dalla complessiva dinamica dei fatti ricostruita nella sentenza
impugnata in base alle deposizioni dei testi, a prescindere dal ciso ricordo
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Pellegrini sull’aver l’imputato approfittato di un momento di disattenzione della

degli stessi sul momento in cui l’imputato si allontanava con il telefono cellulare;
operazione che non poteva essere realizzata se non approfittando della
disattenzione dell’addetta alla cassa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone al condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 06/02/2013

Il C.onsigliere tensore

Il Presidente

P. Q. M.

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