Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18977 del 30/01/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18977 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Belpietro Maurizio, nato a Castenedolo il 10.5.1958 e da Chiocci
Gian Marco, nato a Roma il 6.4.1964, avverso la sentenza
pronunciata in data 6.4.2012 dalla corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per
estinzione del: reati per remissione di querela.

Data Udienza: 30/01/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunciata il 6.4.2012 la corte di appello di Milano

distaccata di Desio, in data 17.7.2008 aveva condannato Chiocci
Gian Marco e Belpietro Maurizio alle pene ritenute di giustizia oltre
al risarcimento dei danni in favore della persona offesa costituita
parte civile, in ordine ai reati di cui agli artt. 595, c.p. e 13, I. n.
47 del 48, ascritto al primo; 57, c.p., in relazione agli artt. 595,
c.p., 13, I. n. 47 del 48, ascritto al secondo, riguardanti un
articolo, pubblicato sul quotidiano “Il Giornale”, con cui veniva
offesa la reputazione del dott. Mario Busacca, procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Catania.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, a
mezzo del loro difensore di fiducia, articolando distinti motivi di
impugnazione.
Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono i vizi di cui all’art. 606,
co. 1, lett. b) ed e), in ordine alla dedotta eccezione di
incompetenza territoriale.
Con il secondo motivo gli imputati eccepiscono li vizio di cui all’art.
606, co. 1, lett. e), c.p.p., in relazione all’art. 603, c.p.p., avendo
omesso la corte territoriale di motivare sulla richiesta di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avente ad oggetto
l’escussione dei testi indicati dalla difesa e non ammessi nel
giudizio di primo grado, la cui deposizione appare necessaria
perché relativa alla verità del fatto descritto nell’articolo.
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano i vizi di cui all’art. 606,
co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., in ordine alla ritenuta sussistenza degli

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confermava la sentenza con cui il tribunale di Monza, sezione

elementi costitutivi dei reati per cui i ricorrenti hanno riportato
condanna.
Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano i vizi di cui all’art. 606,
co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., in ordine alla posizione del direttore

Con l’ultimo motivo, infine, i ricorrenti eccepiscono i vizi di cui
all’art. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., per non avere la corte
territoriale fornito risposta alla doglianza difensiva riguardante la
condanna al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore
della costituita parte civile, liquidati dal giudice di primo grado in
50.000,00 euro e pronunciata in difetto di prova sull’esistenza di
un danno risarcibile e comunque per un importo eccessivo,
fondata su elementi fattuali evidenziati dalla difesa e non presi in
considerazione dai giudici di secondo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’impugnata sentenza va annullata senza rinvio, essendosi
verificata nelle more una causa estintiva del reato per il quale il
Belpietro ed il Chiocci hanno riportato condanna, rappresentata
dalla remissione della querela da parte della persona offesa,
costituita parte civile.
Ed invero, come emerge dagli atti acquisiti al procedimento, l’avv.
Silvia Castellari, in qualità di procuratore speciale della parte civile
Busacca Mario, con dichiarazione resa il 26.7.2012 presso la
stazione dei CC. di Milano Duomo Pile, rimetteva la querela
presentata nei confronti dei ricorrenti; nella stessa data l’avv.
Valentina Ramella, in qualità di procuratore speciale degli imputati
Belpietro Maurizio e Chiocci Gian Marco, con dichiarazione resa

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responsabile.

nella medesima stazione, effettuava formale accettazione della
suddetta remissione di querela.
Rilevato, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le
formalità previste dall’art. 340, c.p.p., in tema di remissione della

causa di estinzione del reato di cui all’art. 152, c.p. (applicabile
nel caso in esame trattandosi di reati perseguibili a querela di
parte), che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità (cfr.
Cass., sez. un., 25.2.-27.5.2004, n. 24246, Chiasserini).
L’impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza
rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. a), c.p.p., per estinzione dei
reati per cui i ricorrenti hanno riportato condanna.
Ai sensi dell’art. 340, co. 4, c.p.p., le spese del presente grado di
giudizio vanno poste a carico dei querelati Belpietro e Chiocci, non
essendo stato diversamente convenuto nell’atto di remissione
della querela.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo i reati estinti
per intervenuta.

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Pone le spese del procedimento a carico dei querelati Chiocci Gian
Marco e Belpietro Maurizio.
Così deciso in Roma il 30.1.2013

querela e di accettazione, risulta, pertanto, essersi verificata la

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