Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18977 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18977 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHRAITI ILYES nato il 31/12/1990 a METLAOUI( TUNISIA)

avverso la sentenza del 30/05/2017 del TRIBUNALE di PADOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO
•.;

1.L’imputato Ilyes Chraiti ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe con la quale
– su sua richiesta, assentita dal pubblico ministero – gli è stata applicata, con la
diminuente del rito e le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, la pena
di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa per il reato di
detenzione a fini di spaccio di grammi 19,07 di eroina, commesso in Padova il 29 maggio
2017.

carente verifica della esistenza di eventuali cause di non punibilità valutabili in favore
dell’imputato, ai sensi dell’art. 129 cod proc. pen..

3.11 ricorso è inammissibile, perché generico e perché si fonda, ai fini della
ricostruzione dell’obbligo di motivazione cui è tenuto il giudice su argomenti incompatibili
con l’avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena
proveniente dalla stessa ricorrente, tale da presupporre rinuncia implicita a questioni sulla
colpevolezza. La sentenza impugnata, con motivazione sintetica ma in linea con la
tipologia della sentenza di resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha con logici
argomenti escluso la configurabilità di situazioni di fatto per cui avrebbe dovuto pervenirsi
al proscioglimento del ricorrente con riguardo al reato di evasione facendo riferimento alle
risultanze del verbale di arresto in flagranza di reato ed alla confessione dell’imputato,
elementi non contrastati dalle generiche deduzioni difensive che, ai fini dell’obbligo
motivazionale, richiamano parametri inconferenti rispetto alla tipologia di sentenza
impugnata e, pertanto, incompatibili con l’avvenuto concordato sanzionatorio.

4.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che
non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza
Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 25 gennaio 2018
)(-

2.Con il ricorso deduce violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla

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