Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18975 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18975 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRUNO MICHELE N. IL 11/10/1971
avverso la sentenza n. 1748/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
25/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

9

3~31

Udito, per la parte civile, l’Avv
,Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 14/01/2014

Con sentenza in data 25.6.12 la Corte di Appello di Bari-parzialmente riformava la
sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Foggia in data
29.5.06,appellata da BRUNO Michele, dichiarato responsabile del reato ascrittogli ai
sensi degli artt.624 bis,comma I e III,e 625,comma I n.2 CP.acc in data 18-206,concedendo al predetto imputato le attenuanti generiche,ritenute
equivalenti,unitamente alla già riconosciuta attenuante di cui all’art.62 n.4 CP.,alle
contestate aggravanti Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo
la manifesta illogicità della motivazione,in riferimento alla mancata diminuzione
della pena per effetto delle riconosciute attenuanti generiche.
A riguardo evidenziava che non si era tenuto conto del comportamento processuale
dell’imputato,e si censurava la decisione per carenza della motivazione.
Citava a sostegno del gravame sentenza di questa Corte,(del 16.10.89) per cui ai fini
della determinazione della pena ai sensi dell’art.133 CP il giudice deve valutare il
comportamento tenuto dall’imputato successivamente alla commissione del reato,e
nel corso del processo.
Concludeva chiedendo l’annullamento della impugnata sentenza.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.
Invero,premesso che in grado di appello la difesa aveva rinunciato ai motivi di merito
del gravame,limitando le richieste alla concessione delle attenuanti generiche,deve
ritenersi legittima la definizione del trattamento sanzionatorio,alla stregua delle
argomentazioni svolte dalla Corte territoriale,che,pur avendo riconosciuto
l’applicabilità delle richieste attenuanti generiche,valorizzando al riguardo il
comportamento processuale dell’imputato,ha ritenuto di mantenere fermo il giudizio
di equivalenza già espresso dal primo giudice con riguardo all’attenuante di cui
all’art.62 n.4 CP., lasciando inalterata la pena originariamente inflitta.Ciò appare in
linea con l’orientamentoi al quale il Collegio ritiene di dover prestare
adesione,espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte,in data 18.42.8.13,n.33752,RV255660,secondo cui il giudice di appello,dopo aver escluso una
circostanza aggravante o riconosciuto un’ulteriore circostanza attenuante in
accoglimento dei motivi proposti dall’imputato,può ,senza incorrere nel divieto di
“reformatio in pejus”,confermare la pena applicata in primo grado,ribadendo il
giudizio di equivalenza tra le circostanze,purchè questo sia accompagnato da
adeguata motivazione.
A riguardo giova rilevare che il giudizio di congruità della pena finale,resta
incensurabile,stante la equivalenza delle generiche,che la Corte ha valutato in

RITENUTO IN FATTO

accoglimento del gravame,avuto riguardo ai criteri dettati dall’art.133 CP, secondo il
potere discrezionale,sorretto da adeguata motivazione, non essendo preclusa la
decisione di mantenere inalterata la pena finale inflitta in primo grado.
Va pertanto pronunziato il rigetto del ricorso ,non emergendo dal testo del
provvedimento impugnato il richiamato vizio di legittimità della motivazione sul
trattamento sanzionatorio.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 14 gennaio 2014.
Il Consigliere relatore

PQM

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