Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18975 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18975 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

Data Udienza: 10/01/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OULDCIHIB TARIC nato il 01/09/1983 a CASABLANCA ( MAROCCO)

avverso la sentenza del 24/05/2017 del TRIBUNALE di MODENA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

FATTO E DIRITTO
Taric OuldOhib ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei suoi confronti, ex art. 444 del codice di rito, dal Tribunale di Modena (con
riguardo a un addebito di furto aggravato). L’imputato deduce inosservanza dell’art. 129
cod. proc. pen. e vizi di motivazione della sentenza impugnata, per non avere il giudice di
merito evidenziato le ragioni della insussistenza di cause di proscioglimento.
Il ricorso appare inammissibile.

speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. Quanto
all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito, il Tribunale ha operato uno
specifico richiamo alle risultanze processuali, ivi compresi alcuni atti irripetibili di p.g. (fra
cui l’arresto del ricorrente, in flagranza di reato) ed un verbale recante ammissioni di
responsabilità da parte del medesimo; in tal modo, appare ampiamente soddisfatto lo
standard motivazionale per tale genere di decisioni, atteso che «nella motivazione della
sentenza di patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far
ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento,
non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo» (Cass., Sez. VI, n. 15927
del 01/04/2015, Benedetti, Rv 263082).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.

E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla

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