Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18974 del 10/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18974 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PLATANIA GIOVANNI nato il 10/01/1970 a CATANIA
avverso la sentenza del 08/05/2017 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 10/01/2018
FATTO E DIRITTO
Giovanni Platania ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei suoi confronti, ex art. 444 del codice di rito, dal Tribunale di Catania (con
riguardo a un addebito di furto pluriaggravato). L’imputato deduce inosservanza dell’art.
129 cod. proc. pen. e vizi di motivazione della sentenza, per avere il giudice di merito:
– omesso di evidenziare le ragioni della insussistenza di cause di proscioglimento;
– negato la concessione in suo favore delle attenuanti generiche in regime di
Il ricorso appare inammissibile.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze
ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause dì proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. Quanto
all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito, il Tribunale ha operato uno
specifico richiamo alla norma
de qua;
in tal modo, appare soddisfatto lo
standard
motivazionale per tale genere dì decisioni, atteso che «nella motivazione della sentenza di
patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il
giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo» (Cass., Sez. VI, n. 15927 del
01/04/2015, Benedetti, Rv 263082). La pena infine determinata, oggetto di accordo fra
le parti e risultante anche dalla riconosciuta equivalenza tra circostanze di segno
contrario, risulta comunque rientrare nei limiti legali.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent.’n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equítativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.
Il Co
ere estensore
Il Presidente
prevalenza sulle opposte circostanze.