Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18974 del 01/02/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18974 Anno 2017
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Vizzino Antonio, nato a Minervino di Lecce, il 17/2/1955;

avverso la sentenza del 21/9/2016 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Manila
Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna
di Vizzino Antonio per il reato di tentato furto aggravato in luogo di privata dimora, in
esso ritenuta assorbita, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, la

Data Udienza: 01/02/2017

contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. oggetto in precedenza di autonoma
contestazione.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre
motivi. Con il primo deduce difetto di motivazione sui rilievi svolti con il gravame di
merito sull’attendibilità della teste oculare dei fatti addebitati all’imputato. Con il
secondo errata applicazione della legge penale ed ulteriori vizi della motivazione in
merito al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, esclusa sulla base di

deduce infine il ricorrente in merito al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 625
n. 2 c.p., ritenuta sussistente in assenza di prova certa dell’effettiva effrazione della
saracinesca del negozio teatro dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile e deve essere rigettato.

2. La sentenza impugnata, seppur stringatamente, ha confutato le obiezioni svolte con i
motivi d’appello in merito all’attendibilità della teste oculare del reato nella misura in
cui ha ricordato – riprendendo quanto evidenziato nella pronunzia di primo grado non
contestata sul punto dal gravame di merito – che la medesima aveva indicato
l’imputato e il suo complice come gli autori dell’azione criminosa dopo averli
costantemente osservati durante la sua esecuzione fino all’arrivo degli operanti da lei
stessa allertati. Non solo, i giudici dell’appello hanno altresì sottolineato come nessun
altro venne osservato dai menzionati operanti nei pressi dell’esercizio obiettivo del
tentativo di furto, intendendo in tal modo avvalorare ulteriormente l’attendibilità della
teste.
3. Infondate sono altresì le doglianze del ricorrente sulla qualificazione giuridica del
fatto accertato. Questa Corte ha già avuto modo di stabilire, infatti, che l’eventuale
rinunzia da parte dell’agente a perseverare nel tentativo di effrazione in conseguenza
della resistenza dei sistemi di sicurezza che gli si oppongono non configura l’ipotesi di
cui al terzo comma dell’art. 56 c.p., ma integra la fattispecie di furto tentato in quanto
la desistenza non può essere ritenuta effettivamente volontaria poichè determinata da
una causa indipendente dalla sua volontà (Sez. 5, n. 13293 del 28 gennaio 2013, Di
Rocco ed altri, Rv. 255066; Sez. 5, n. 17688/05 del 3 dicembre 2004, Dominici, Rv.
232124). Correttamente dunque la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato per
come contestato anche indipendentemente dall’effettivo accertamento dell’esatto
momento in cui l’imputato e il suo complice vennero sorpresi dagli operanti.

circostanze smentite dalle risultanze processuali ovvero indimostrate. Analoghi vizi

4. Manifestamente infondato è invece il terzo motivo. Infatti l’aggravante di cui all’art.
625 n. 2 c.p. è integrata non solo in caso di danneggiamento della cosa, da intendersi
come lesione della sua integrità fisica, ma altresì quando, a seguito dell’esercizio di
energia fisica, la stessa venga alterata nella sua funzionalità

(ex multis Sez. 5, n.

24029 del 14 maggio 2010, Vigo, Rv. 247302). In tal senso la sentenza impugnata ha
correttamente ritenuto sussistere l’aggravante evocando quanto illustrato in quella di
primo grado, rimasta incontestata sul punto dai motivi d’appello, circa il fatto che le viti

relativo frontalino smontato e rinvenuto in una fioriera, rimanendo dunque irrilevante
che alcuna componente della suddetta saracinesca sia stato effettivamente
danneggiato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 1/2/2017

della serratura dell’elevatore della saracinesca del negozio erano state allentate e il

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