Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18973 del 13/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18973 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DATTILO BRUNO N. IL 14/03/1967
avverso la sentenza n. 1591/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv

Data Udienza: 13/01/2014

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Enrico Delhaye, ha concluso
chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Mirco Bonini del foro di Reggio Emilia, il quale
chiede l’accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio della decisione
impugnata.

1. Il difensore di Dattilo Bruno propone ricorso per Cassazione contro la sentenza
emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in data 9 novembre 2012 che ha
confermato la decisione del Tribunale di Reggio Emilia del 4 maggio 2009, con la
quale il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione per i reati
previsti dagli articoli 582 e 583 del codice penale, nonché al risarcimento del danno
a favore della costituita parte civile, Trunfio Giuseppe, da liquidarsi in separata sede,
con corresponsione di una provvisionale di euro 6000, oltre alla rifusione delle spese
di costituzione di parte civile, per il doppio grado di giudizio.
2. La vicenda è stata ricostruita dai giudici di merito facendo riferimento a quanto
rappresentato dalla persona offesa, Trunfio Giuseppe, il quale, con riferimento alle
lesioni refertare come guaribili in 90 giorni, ha dichiarato che il 20 maggio 2005,
mentre si trovava nel proprio terreno in zona confinante con la proprietà Dattilo, era
stato insultato, con l’accusa di essere un ladro, percosso e poi gettato di peso in un
fosso da Dattilo Bruno.
3. Avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso per Cassazione il difensore
di Dattilo Bruno per i seguenti motivi:

mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle
dichiarazioni rese dalla parte offesa, avendo la Corte di appello, da un lato
evidenziato la teatralità e la sovrabbondanza della versione fornita da Trunfio

RITENUTO IN FATTO

Giuseppe, dall’altro ha considerato attendibile e priva di contraddizioni quella
versione dei fatti;

violazione dell’articolo 606, lett. b), per avere omesso la Corte di appello di
dichiarare la nullità della notificazione dell’atto di costituzione di parte civile
all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reato contestato è stato consumato il 20 maggio 2005 e, quindi, il termine
prescrizionale di sette anni e sei mesi – secondo il vigente testo dell’art. 157 c.p.
modificato dalla L. n. 251 del 2005, che appare applicabile nel caso di specie perché più
favorevole, in assenza di sospensione dei termini è maturato il 20 novembre 2012,

d

ovvero successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Orbene i
motivi di impugnazione, per quel che si dirà, non sono inammissibili e, quindi, del
maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto anche in sede di legittimità.
Non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2,
perché, tenuto conto che da quanto emerge a carico del Dattilo dalla motivazione delle
due sentenze non risulta evidente la estraneità del ricorrente ai fatti contestati.
Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa estintiva e annullare senza

2. I motivi di ricorso debbono essere però valutati ai fini delle statuizioni civili ai
sensi dell’art. 578 c.p.p.. Va detto che il primo motivo di impugnazione merita
considerazione perché pone l’accento, anche se con alcune concessioni al merito della
vicenda certamente inammissibili in sede di legittimità, su inadempienze motivazionali
della sentenza impugnata. Appare opportuno ricordare che la Suprema Corte (Cass.,
sez. 4, 5 giugno 1992-15 febbraio 1993, n. 1340, CED 193033; S.U. 21 ottobre 199222 febbraio 1993, n. 1653, Marino, CED 192465; Cass., Sez. 6, 7-31 marz 2003, n.
15125, CED 225635) ha stabilito che in presenza di una causa di estinzione del reato
non sono rilevabili in Cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l’inevitabile
rinvio della causa all’esame del Giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è
incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per
l’intervenuta estinzione del reato, stabilito dall’art. 129 c.p.p., comma 1. Naturalmente
il principio vale per gli effetti penali della sentenza, ma non per quelli civili, cosicché
qualora, in sede di legittimità, si riscontri, unitamente alla sopravvenuta prescrizione
del reato, anche un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità
dell’imputato, condannato dal Giudice di merito anche al risarcimento del danno in
favore della parte civile, la Corte di Cassazione, oltre ad annullare senza rinvio la
sentenza impugnata, ai fini penali, in conseguenza della causa estintiva, deve valutare
la correttezza delle statuizioni civili, ai fini dell’eventuale annullamento con rinvio al
giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 c.p.p.
(Cass., Sez. 5, 5 febbraio-6 marzo 2007, n. 9399, RV 235843; Sez. 5, n. 594 del
16/11/2011 – dep. 12/01/2012, Perrone, Rv. 252665).
3. Tanto premesso, va detto che con il primo motivo di doglianza la difesa dell’imputato ha
evidenziato la esistenza di numerose contraddizioni nelle dichiarazioni rese dalla parte
offesa. In particolare, mentre in sede di querela Trunfio ha negato di conoscere i propri
aggressori, durante l’interrogatorio ha fatto presente di sapere chi era l’imputato. In
secondo luogo nella querela vengono indicati due aggressori, mentre nelle dichiarazioni
rese in udienza viene individuato un responsabile principale; in terzo luogo a causa
della sordità, il Trunfio non avrebbe potuto sentire le minacce e l’ingiuria; in quarto
luogo Trunfio ha riferito che Dattilo era ancora sopra di lui quando sono arrivati i
Carabinieri e che questi avevano provveduto a spostare la parte offesa, mentre dalle

rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione.

dichiarazioni dei carabinieri emerge che Trunfio era solo e non era stato spostato. Ha
poi contestato la valenza delle dichiarazioni rese dal consulente tecnico della parte civile
richiedendo al Giudice di legittimità di riesaminare anche le dichiarazioni rese dal
sanitario del pronto soccorso e dal teste Franchetto Claudio, appuntato dei Carabinieri.
4. Osserva la Corte come tale motivo di ricorso, che pure riproduce il contenuto di uno dei
motivi di appello al quale la Corte ha sostanzialmente replicato, è infondato. Nella
concreta fattispecie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del proprio

relative alla attendibilità della parte offesa che non risultano in alcun modo scalfite dalle
doglianze del ricorrente (Cassazione penale, sez. IV, 08/11/2007, n. 47170, CED rv
238354).
5. Il secondo motivo ha ad oggetto l’eccezione di nullità della notificazione dell’atto di
costituzione di parte civile: il ricorrente ha evidenziato di avere dichiarato domicilio
presso lo studio del difensore, mentre l’atto di costituzione di parte civile è stato
notificato a mezzo posta presso l’abitazione dell’imputato e materialmente ricevuto dalla
moglie convivente. Ha evidenziato che secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite
(decisione n. 119 del 2004) la notifica eseguita presso il domicilio reale e non presso
quello eletto costituisce di per sé nullità di ordine generale. Ha criticato la soluzione
adottata dalla Corte d’Appello che ha richiamato la decisione della Cassazione n. 6910
del 2011 che ha ritenuto che la notifica in oggetto equivale a quella eseguita a mani
della persona delegata e quindi costituisce notificazione valida.
6. Il motivo è infondato poiché “non comporta una ipotesi di nullità l’omessa notifica
all’imputato della Costituzione di parte civile avvenuta prima del dibattimento (Sez. 6,
n. 7847 dell’11/03/1989 e Sez. 4, n. 8269 del 31/03/1978 – dep. 23/06/1978, BOCCI,
Rv. 139454). In ogni caso, l’eccezione non può essere presa in esame perché
irritualmente formulata, in quanto anche per l’eccezione relativa ad una nullità, assoluta
o relativa, “sussiste uno specifico obbligo a carico del ricorrente di indicare quale
concreta lesione abbia subito il diritto di difesa in ogni singola fattispecie, individuando
e deducendo l’atto concretamente lesivo del diritto di difesa sanzionato a pena di nullità
assoluta (Sez. 6, n. 48265 del 12/11/2004 – dep. 15/12/2004, Bevilacqua Sauchella,
Rv. 230605). Nel caso di specie parte ricorrente non ha dedotto quale sia stato lo
specifico pregiudizio per il diritto di difesa.
7. S’impone, in conclusione, l’annullamento senza rinvio agli effetti penali della decisione
impugnata, non sussistendo motivi di proscioglimento che possano prevalere su di essa,
ex art. 129 c.p.p., comma 2. Restano, invece, ferme le statuizioni civili conseguenti al
riconoscimento di colpevolezza, stante la rilevata infondatezza delle censure mosse al
riguardo.
PQM

convincimento, in ordine alla ritenuta colpevolezza con le argomentazioni specifiche

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per
prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 13/01/2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

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