Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18973 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18973 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
YE ZHANGHUA nato il 30/06/1985 a ZHEJIANG ( CINA)

avverso la sentenza del 13/02/2017 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Zhanghua Ye ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito, ex art. 444 del codice di rito, dal Gip del
Tribunale di Venezia (con riguardo ad un reato di lesioni personali). La difesa lamenta
violazione di legge penale in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio,
essendosi il giudicante apoditticamente limitato ad affermare la congruità della pena
concordata.

E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato.
Quanto al trattamento sanzionatorio, in particolare, deve rilevarsi che la pena
prospettata nell’istanza di patteggiamento – su cui si era formato il consenso tra le parti
– rientrava nei limiti legali e risultava certamente calibrata alla oggettiva gravità
dell’addebito (le lesioni, eccedenti i 40 giorni di prognosi, erano state cagionate mediante
mezzi altamente insidiosi, avendo lo Ye utilizzato una pentola di acqua bollente ed un
martello, sì da cagionare al soggetto passivo ustioni e varie ferite).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della

somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/201e.

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

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