Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18972 del 13/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18972 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AVERSANO NUNZISABELLA N. IL 12/09/1979
avverso la sentenza n. 54/2010 TRIBUNALE di NAPOLI, del
10/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/01/2014

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Enrico Delhaye, ha concluso
chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

dal Giudice monocratico di Napoli in data 10 febbraio 2012 che ha confermato la
sentenza del Giudice di Pace di Napoli del 9 aprile 2010, che ha ritenuto
responsabile l’imputata dei reati di ingiuria, lesioni e minaccia, commessi Napoli il 28
luglio 2003 in danno di Mortuarolo Francesca, con condanna alla pena di euro 2000
di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in
favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione
di una provvisionale dell’importo di euro 1000.

Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato l’inosservanza di norme
processuali relative alla comunicazione dell’avviso dell’udienza di secondo grado,
deducendo la nullità della sentenza;

con il secondo motivo ha lamentato violazione o falsa applicazione della legge
penale in relazione all’articolo 157 c.p. per la mancata declaratoria di estinzione
per prescrizione;

con il terzo motivo ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione riguardo
all’omesso avviso al codifensore, avv. Perna relativamente agli atti del processo
di secondo grado, oltre che per un vizio di notifica all’imputata del giudizio di
primo grado;

con il quarto motivo ha lamentato la omessa valutazione delle prove ed in
particolare dalle dichiarazioni rese dai testi;

con il quinto motivo ha lamentato vizi relativi al procedimento probatorio e in

1. Aversano Nuniziasabella propone ricorso per Cassazione contro la sentenza emessa

particolare la mancata acquisizione di documenti e il mancato ascolto di testi
della difesa;

con il sesto motivo ha lamentato la mancata concessione delle attenuanti
generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza di secondo grado
per mancato avviso dell’udienza alla imputata deducendo che, pur avendo dichiarato
domicilio presso la propria abitazione davanti al Giudice di primo grado e nell’atto di
appello, le comunicazioni sono state effettuate presso il difensore senza alcun tentativo
di notifica alla ricorrente. Va osservato che, in grado di appello, con riferimento

Ì

all’udienza del 27 maggio 2011, la ricorrente ha inviato, a mezzo fax, formale richiesta
di differimento dell’udienza, documentando la propria impossibilità a partecipare al
dibattimento. Da ciò si evince che la stessa era certamente a conoscenza della data di
udienza davanti al Tribunale monocratico di Napoli con conseguente irrilevanza di ogni
eventuale precedente irregolarità. Successivamente a tale udienza, le comunicazioni
sono state correttamente effettuate presso il difensore, attesa l’impossibilità di
eseguire la notificazione presso il domicilio indicato dall’imputata, come emerge dalla

destinataria dell’atto risulta sconosciuto all’indirizzo. Il motivo, pertanto, è
manifestamente infondato.
2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato l’omessa dichiarazione di estinzione
del reato per intervenuta prescrizione che sarebbe maturata, secondo la difesa, in data
28 gennaio 2011, trattandosi di fatti verificatisi il 28 luglio 2003. La doglianza è
manifestamente infondata poiché il conteggio non tiene conto della sospensione dei
termini per il periodo di anni due e giorni 26 per cui il termine è maturato alla data del
23 febbraio 2013, successiva alla decisione impugnata.
3. Con il terzo motivo si lamenta l’illogicità della motivazione nella parte in cui il Giudice di
Appello, pur avendo rinvenuto in atti una copia del mandato alle liti, esibito all’udienza
del 10 aprile 2009, ha escluso il perfezionamento della nomina del difensore, avvocato
Giovanna Perna, in data precedente rispetto a quella del 6 giugno 2008. In realtà,
dalle risultanze processuali emerge con evidenza che il giudice ha rilevato che l’atto di
nomina del difensore non risultava tra i documenti del processo e che vi era solo la
copia di un mandato, esibito all’udienza del 10 aprile 2009, correttamente e
necessariamente escludendo l’esistenza di una nomina del difensore precedente e
rituale (circostanza chiarita a pagina cinque della sentenza); la questione di nullità
della notifica effettuata all’imputata, davanti al Giudice di Pace, costituisce motivo
nuovo, come tale inammissibile non costituendo ipotesi di nullità assoluta. La
ricorrente, infatti, ha dedotto che la notifica è stata eseguita presso il difensore,
nonostante la dichiarazione di domicilio presso la propria abitazione. Tale nullità
conseguente alla notificazione all’imputata presso lo studio del difensore di fiducia
invece che presso il domicilio eletto o dichiarato è d’ordine generale a regime
intermedio, perché idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell’atto
in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicché é soggetta ai termini di
deduzione di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.. (Sez. 2, n. 35345 del
12/05/2010 – dep. 30/09/2010, Rummo, Rv. 248401).
4. Quanto al quarto motivo, si deduce in maniera assolutamente generica ed inammissibile
l’errata valutazione delle prove da parte dal primo giudice e confermata dal Giudice di
secondo grado, nonostante la contraddittorietà della stessa. Si omette, però, di q
precisare quali sono gli specifici motivi di contrasto e il dato di prova che sarebbe

relazione dell’UNEP di Latina del 3 febbraio 2006 che certifica che il nominativo della

incompatibile con la ricostruzione operata dal provvedimento impugnato, la
dimostrazione della corrispondenza al vero di tale elemento o dato probatorio e
l’indicazione delle ragioni per le quali tale dato, ignorato dal giudice, è decisivo per la
tenuta logica della motivazione ed è capace di mettere in crisi, disarticolandolo, l’intero
impianto argomentativo.
5. Analoghe considerazioni riguardano il motivo successivo, relativo al vizi attinenti il
procedimento probatorio, per i quali si deduce, in maniera assolutamente generica e

all’atto di appello che, però, a pagina nove, indica una serie numerosa di documenti,
nonché la mancata escussione dei testi della difesa, senza indicare le ragioni di tale
richiesta.
6. Con il sesto motivo si lamenta l’assenza di motivazione in ordine alla mancata
concessione delle attenuanti generiche. Al contrario, la motivazione sussiste ed è
adeguata, avendo II Giudice di secondo grado specificamente argomentato la mancata
concessione del beneficio in considerazione della natura esclusivamente pecuniaria
della pena.
7. Consegue a quanto esposto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e,
secondo l’orientamento consolidato della Corte, “I’ inammissibilità (nella specie, per
manifesta infondatezza) preclude ogni possibilità, sia di far valere, sia di rilevare di
ufficio, l’estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more del procedimento
di legittimità. (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Ciaffoni, Rv.
256463). Alla pronuncia seguono le statuizioni in punto spese ed ammenda, oltre al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 13/01/2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

aspecifica, la mancata acquisizione di documenti, senza specificare quali; rinviando

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