Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18972 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18972 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIONE MALICK nato il 15/05/1983 a DAKAR( SENEGAL)

avverso la sentenza del 20/09/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO

Malick Dione ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Brescia; la declaratoria di penale
responsabilità dell’imputato riguarda addebiti qualificati ex artt. 477, 482 cod. pen. e 73,
Comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

all’applicazione della recidiva, fondata soltanto sull’esistenza di precedenti penali e
non precisando le ragioni della accresciuta pericolosità che l’imputato avrebbe
palesato attraverso la ricaduta in condotte criminose;

alla negazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla esclusione di un
trattamento sanzionatorio più mite, che egli avrebbe meritato a causa del corretto
comportamento processuale, senza peraltro che i giudici di merito abbiano valutato
tutti i profili indicati dall’art. 133 cod. pen.;

alla riconosciuta continuazione fra i delitti contestati in rubrica.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
In ordine alla graduazione della pena, va ricordato essa rientra nella discrezionalità

del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza
ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura
che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena
(v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia): rilievi che, pertanto, valgono
anche a proposito della concreta applicazione della disciplina del cumulo giuridico (senza
neppure che il Dione abbia chiarito quale interesse abbia a vedersi disconoscere la
ritenuta continuazione, trattandosi di istituto ispirato a logiche di favor rei).

L’identità di

disegno criminoso, comunque, appare congruamente motivata a pag. 4 della motivazione
della decisione impugnata, dovendosi considerare che l’imputato utilizzò un documento
falso .proprio per tornare a fare ingresso in Italia e dedicarsi ancora ad attività di spaccio
di stupefacenti.
Analogamente, «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con
motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non
sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata,
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008,
Caridi, Rv 242419). E’ stato altresì affermato che «ai fini della concessione o del diniego
delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli
elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a

Il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizi della motivazione, con riguardo:

determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento
attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione
di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011,
Sermone, Rv 249163). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha posto l’accento sui
numerosi precedenti penali del Dione, anche specifici: elemento correttamente valorizzato
sia per negare la ravvisabilità delle attenuanti ex art. 62-bis, sia per ritenere i nuovi reati
espressivi di confermata e accresciuta pericolosità.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento

della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/01/2018.

Il Presidente
Rosa P zullo

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delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione

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