Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18972 del 01/02/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18972 Anno 2017
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore e procuratore speciale di:
Vergari Monica, nata a Lecce, il 12/12/1969;
quale parte civile nel procedimento nei confronti di:
Miglietta Antonio, nato a Campi Salentina, 1’11/9/1967;

avverso la sentenza del 23/9/2015 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Marilia
Di Nardo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio agli effetti civili della
sentenza limitatamente ai reati di ingiuria e danneggiamento e con rinvio al giudice
civile nel resto;

1

Data Udienza: 01/02/2017

udito per la parte civile l’avv. Roberto Aldo Bray, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Paolo Maci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecce ha confermato quella di

stessa città nei confronti di Miglietta Antonio, imputato per i reati di percosse, ingiuria e
danneggiamento ai danni di Vergari Monica, parte civile appellante.
2. Avverso la sentenza ricorre la parte civile a mezzo del proprio difensore e
procuratore speciale deducendo errata applicazione della legge penale e vizi della
motivazione in merito alla valutazione della concreta offensività del fatto nel suo
complesso considerato, da ritenersi ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. In
proposito la ricorrente denunzia altresì l’omessa considerazione della sentenza di
condanna dell’imputato per le lesioni cagionate nel medesimo contesto ad altra persona
e lamenta il mancato riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa e di quella di
cui all’art. 635 comma 2 c.p.
3. Con memoria trasmessa a mezzo posta in data 20 gennaio 2017 il difensore della
parte civile ha altresì eccepito l’inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 131-bis
c.p. nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve innanzi tutto rilevarsi il difetto di interesse della parte civile ad impugnare la
sentenza di proscioglimento pronunziata per particolare tenuità del fatto senza
pregiudicare in alcun modo le aspettative risarcitorie della medesima, posto che, anche
in assenza – come avvenuto in questo caso in cui la sentenza, pur avendo natura
dibattimentale, è stata pronunziata senza procedere prima alla relativa istruttoria – di
un accertamento del fatto vincolante in sede civile ai sensi dell’art. 651-bis c.p.p.,
conserva la possibilità di far valere le proprie ragioni nella medesima sede proprio in
ragione del fatto che la stessa non assume autorità di cosa giudicata, analogamente a
quanto chiarito dalle Sezioni Unite con riguardo alla sentenza che dichiara l’estinzione

2

proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunziata dal Giudice di Pace della

del reato ai sensi dell’art. 35 d. Igs. n. 274/2000 (Sez. Un., n. 33864 del 23 aprile
2015, P.0 in proc. Sbaiz, Rv. 264238).

3. In ogni caso le doglianze della ricorrente si rivelano generiche nella misura in cui
lamentano l’omessa considerazione di prove solo sommariamente indicate, nonchè
manifestamente infondate laddove prospettano – peraltro in maniera del tutto assertiva
– la sussistenza di aggravanti che non trovano riscontro nella descrizione del fatto
contestato e accertato e che comunque, quanto alla valutazione della sua tenuità, non

valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del
giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso il 1/2/2017

3

sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la

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