Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18971 del 13/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18971 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LE PERA CALOGERO N. IL 16/01/1953
LE PERA KAT1A N. IL 29/08/1977
avverso la sentenza n. 2996/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita : in PUBBLICA UDIENZA del 13/0 I/2014 la relazione Patta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per .

Data Udienza: 13/01/2014

4-7

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Enrico Delhaye, ha concluso per
l’annullamento senza rinvio per remissione di querela
Per i ricorrenti è presente l’Avvocato Giancarlo Ferri in sost. dell’Avv. Luca Tafi, il quale
chiede l’accoglimento del ricorso.

1. Con separati ricorsi Li Pira Katia e Li Pira Calogero propongono ricorso per
Cassazione contro la sentenza emessa in data 15 febbraio 2013 dalla Corte
d’Appello di Firenze limitatamente al capo che, in parziale riforma della sentenza
emessa dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli in data 20 gennaio
2011, diversamente qualificato il reato contestato al capo a), ai sensi dell’articolo
581 codice penale, ha dichiarato Li Pira Katia e Calogero colpevoli, rispettivamente,
la prima del reato di percosse di cui al capo a) come diversamente qualificato e il
secondo del reato di ingiuria, cui al capo b).
2. Il Tribunale di Firenze aveva ritenuto gli imputati Li Pira Calogero e Katia colpevoli
dei delitti di violenza privata e di ingiuria commessi nei confronti di Li Pira Francesco
e, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, li aveva condannati
alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali alla
risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, cui aveva concesso una
provvisionale di euro 2000.
3. La Corte d’Appello con sentenza del 15 febbraio 2013 ha diversamente qualificato il
delitto di cui all’articolo 610 del codice penale, in quello di percosse, dichiarando
colpevole Li Pira Katia di tale ultimo reato e Li Pira Calogero di quello di ingiuria,
escludendo il concorso.
4. Avverso tale decisione propongono separati ricorsi gli imputati richiedendo
l’annullamento della sentenza per essere il reato estinto per intervenuta remissione

RITENUTO IN FATTO

di querela. In via subordinata, hanno lamentato la mancanza o la contraddittorietà o
la manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte deve prendere atto che, dalle risultanze processuali, emerge documentalmente
che la parte offesa, Li Pira Francesco, ha rimesso davanti alla locale stazione dei Carabinieri ed
in data 25 marzo 2013 la querela e, nella stessa data, i ricorrenti hanno accettato la
remissione. Pertanto, “la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per
cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali
cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità” (Sez. U, n. 24246

4

4/

del 25/02/2004 – dep. 27/05/2004, Chiasserini, Rv. 227681), con le statuizioni relative alle
spese a carico dei ricorrenti.

p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per remissione di querela;
pone a carico dei querelati, Li Pira Calogero e Li Pira Katia, il pagamento delle spese

Così deciso in Roma, il 13/01/2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

processuali.

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