Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18970 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18970 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAUTONE LUCIA nato il 30/09/1963 a NAPOLI

avverso la sentenza del 16/12/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO

Lucia Mautone ricorre personalmente avverso la sentenza emessa nei suoi confronti,
46/

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dalla Corte di appello di Napoli: la declaratoria di penale responsabilità

dell’imputata riguarda addebiti di falso e truffa, correlati alla indebita percezione da parte
della donna di ratei di pensione di invalidità civile a lei non spettante.
Nell’odierno ricorso si lamentano vizi della motivazione e violazione di legge penale

dai giudici di merito le ragioni della fissazione della pena base nella misura indicata, né
quelle dei successivi aumenti

ex art. 81 cpv. cod. pen.: inoltre, secondo la Corte

territoriale il quantum della sanzione inflitta sarebbe dipeso anche dall’entità dei danni
cagionati alle persone offese attraverso le condotte contestate alla Mautone (nell’implicito
presupposto che si tratterebbe di danni rilevanti), nonostante non vi sia traccia in rubrica
dell’aggravante prevista dall’art. 61 n. 7 cod. pen. In ogni caso, la ricorrente – del tutto
incensurata – avrebbe meritato la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Va infatti ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che,
nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.
Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Analogamente, «la sussistenza di
circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di
fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non
contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). E’ stato
altresì affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art.
i33 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il
riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del
colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere
sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
Nel caso di specie, appare in linea con i principi appena illustrati la decisione dei
giudici di merito di fondare le proprie determinazioni, in punto di trattamento
sanzionatorio, sul rilievo che la condotta era stata connotata da obiettiva intensità del
dolo,”giacché protrattasi per circa tre anni (con correlati danni di significativa portata,
subiti dagli enti pubblici che provvidero ad erogarle gli emolumenti indebiti).

in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non essendo state chiarite

I.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputata al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà della medesima
ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa
delle Ammende la somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei
motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.

Il Consigliere estensore
Micheli

Il Presidente
R a Pezzullo

P. Q. M.

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