Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1897 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1897 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BOVE ANTONIO N. IL 20/03/1983
2) BOVE PASQUALE N. IL 19/12/1978
avverso la sentenza n. 2172/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA
Bove Antonio e Bove Pasquale ricorrono per cassazione avverso la sentenza
emessa dalla Corte d’appello di Napoli in data 9-12-11 , che ha confermato la
pronuncia di primo grado, nella parte in cui gli imputati sono stati condannati il
primo per i reati di cui agli artt 385 e 337 cp ; il secondo per il reato di cui all’art 337

Bove Antonio deduce vizio di motivazione, essendosi la Corte di merito limitata a
richiamare la motivazione della sentenza di primo grado; ed erronea quantificazione
della pena, dovendosi applicare il regime previgente alla I. 26-11-10 n 199, in
quanto più favorevole al reo nella previsione della pena edittale. Bove Pasquale
deduce violazione dell’ad 133 cp , essendo stato disatteso il motivo di appello
tendente alla riduzione della pena-base.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla
congruità del trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di primo grado, che
aveva anche concesso le circostanze attenuanti generiche. Né la pena applicata a
Bove Antonio per entrambi i reati, riuniti sotto il vincolo della continuazione,
ritenuto più grave il reato di cui all’art 337 cp e applicata la diminuente per il rito (
anni uno di reclusione ) è contra legem , anche in riferimento alla successione di
leggi penali in ordine al reato di cui all’art 385 cp.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e manifestamente
infondati e va pertanto dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp ,
con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una
somma a favore della cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro
mille .

PQM

Cp.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille
ciascuno.

Così deciso in Roma il 29-11-12.

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