Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18969 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18969 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZITO GIUSEPPINA nato il 07/06/1964 a PALMANOVA parte offesa nel
procedimento

ci
BARBARULO GERARDO nato il 18/06/1974 a BRACCIANO
PACIOTTI ANTONELLA nato il 07/01/1968 a BRACCIANO

avverso l’ordinanza del 21/03/2016 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Giuseppina Zito, persona offesa nell’ambito di un procedimento
iscritto a carico di Gerardo Barbarulo ed Antonella Paciotti (per diffamazione ed altro),
ricorre avverso l’atto con il quale il Gip del Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato non
luogo a provvedere su una precedente istanza di revoca del decreto di archiviazione

Nell’interesse della ricorrente si evidenzia che il suddetto decreto era intervenuto
senza che il giudicante avesse esaminato la rituale opposizione presentata dalla
medesima persona offesa nei riguardi della presupposta richiesta del P.M.: il Gip, preso
atto che un’opposizione ‘(non sottopostagli) era stata comunque avanzata, riteneva di
avere consumato i propri poteri disponendo l’archiviazione, limitandosi così a sollecitare
lo stesso P.M. ad una eventuale istanza di riapertura delle indagini. Il Procuratore della
Repubblica, tuttavia, non riteneva ve ne fossero i presupposti, sicché la difesa della Zitto
àveva invitato il giudice a revocare il decreto (possibilità certamente ammessa dalla
giurisprudenza di legittimità). Il Gip, non di meno, ribadiva non esservi spazio formale
per tornare sulle determinazioni assunte.
La difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, atteso
che il giudicante ben avrebbe potuto revocare il provvedimento, una volta emerso il
chiaro error in procedendo: la revoca, pertanto, non avrebbe concretizzato alcun atto
abnorme.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, giacché presentato avverso un provvedimento
non suscettibile di impugnazione nelle forme proposte.
A fronte del decreto di archiviazione, infatti, la persona offesa avrebbe dovuto far
valere la violazione del proprio diritto alla pienezza del contraddittorio mediante ricorso
per cassazione (da presentare direttamente avverso quel provvedimento definitorio, nel
termine di quindici giorni da quando la parte interessata ne aveva avuto effettiva
conoscenza); l’atto con cui il Gip ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di
revoca del decreto medesimo, al contrario, non può intendersi ricorribile, stante il
principio generale della tassatività dei mezzi di impugnazione. Del resto, il difensore
della Zito precisa di aver saputo dell’intervenuta archiviazione, al più tardi, al momento
della comunicazione dell’atto con cui il Gip aveva invitato il Procuratore della Repubblica a
valutare se vi fossero gli estremi di una richiesta di riapertura delle indagini: ciò accadde
il 25/01/2016 (v. pag. 4 del ricorso). Solo il 18 marzo venne presentata l’istanza volta
alla revoca del decreto: ritenere rituale la – ancora successiva – impugnazione del non
liquet del giudice comporterebbe la sostanziale elusione del termine per ricorrere avverso
il prov’ vedimento di archiviazione.

emesso all’esito del procedimento de quo.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle
Ammende la somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi
dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.

P. Q. M.

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