Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18968 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18968 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
VLAICU SANDU EMIL nato il 07/05/1979
CRETU TANASE nato il 03/08/1989

avverso la sentenza del 12/10/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO

Nei confronti di Tanase Cretu e Sandu Emil Vlaicu, condannati a pene ritenute di
giustizia dal Tribunale di Ravenna per delitti di furto aggravato (commessi, in ipotesi, in
concorso tra loro e con altri soggetti), la Corte di appello di Bologna ha emesso la
sentenza indicata in epigrafe, recante la conferma della decisione di primo grado.

penale e vizi della motivazione, con riguardo:

alla omessa esclusione dell’aggravante

ex art. 61 n. 5 cod. pen., ritenuta

sussistente solo sulla base della commissione del fatto in ora notturna, senza
invece la dimostrazione di una concreta menomazione delle possibilità di difesa da
parte dei soggetti passivi;

al trattamento sanzionatorio in genere, perché fissato nei termini irrogati
(muovendo da una pena base sensibilmente superiore ai minimi edittali) solo in
virtù di una apodittica valutazione di congruità;
alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, che egli avrebbe meritato a
causa del corretto comportamento processuale, con ammissione degli addebiti
(confermato anche dalla manifestata opzione per un rito alternativo);

all’applicazione della recidiva, fondata soltanto sull’esistenza di precedenti penali e
non precisando le ragioni della accresciuta pericolosità che l’imputato avrebbe
palesato attraverso la ricaduta in condotte criminose;
all’entità dell’aumento operato ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen., atteso che
il reato meno grave appare qualificato come tentativo di furto (ergo, un aumento
per cumulo giuridico pari a mesi 9 di reclusione ed euro 900,00 di multa, come
nella fattispecie, risulta certamente sproporzionato per eccesso).
Propone altresì ricorso il difensore del Vlaicu, il quale lamenta a sua volta mancanza,

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in
punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente violazione
dell’art. 62-bis cod. pen.: a tal fine, evidenzia che i giudici di merito avrebbero dovuto
considerare, quali elementi favorevoli al ricorrente, «il buon comportamento processuale
tenuti, che si può evincere dal rito premiale prescelto, le scuse formali rivolte alle
persone offese, la rinuncia a comparire all’udienza».
I ricorsi debbono ritenersi inammissibili.
Quanto alla sufficienza del tempo di notte, in vista della ravvisabilità dell’aggravante
prevista dall’art. 61, n. 5, cod. pen., va segnalato che i reati in rubrica vennero commessi
in zohe scarsamente illuminate: in tali situazioni, la giurisprudenza di legittimità ha più
volte ribadito come la circostanza de qua sia pienamente configurabile (v. Cass., Sez. V,

Il Cretu impugna la pronuncia della Corte di merito deducendo violazione di legge

n. 19615 dell’11/03/2011, Garritano).
In ordine alla graduazione della pena, essa rientra nella discrezionalità del giudice di
merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass.,
Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia): rilievi che, pertanto, valgono anche a
proposito della concreta applicazione della disciplina del cumulo giuridico.
Analogamente, «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-

motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non
sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata,
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008,
Caridi, Rv 242419). E’ stato altresì affermato che «ai fini della concessione o del diniego
delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli
elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a
determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento
attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione
di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. IL n. 3609 del 18/01/2011,
Sermone, Rv 249163). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha posto l’accento sui
precedenti penali di entrambi gli imputati, anche specifici e molto recenti: elemento
correttamente valorizzato sia per negare la ravvisabilità delle attenuanti ex art. 62-bis,
sia per ritenere il nuovo reato – quanto al Cretu – espressivo di’confermata e accresciuta
pericolosità.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.

bichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/01/2018.

bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con

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