Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18966 del 10/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18966 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
QERIMI ALBAN nato il 11/08/1985 a BUSHNESH( ALBANIA)
avverso la sentenza del 25/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 10/01/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Alban Qerimi ricorre avverso la pronuncia emessa nei confronti del
suo assistito, il 25/11/2016, dalla Corte di appello di Bologna: la declaratoria di penale
responsabilità dell’imputato riguarda addebiti di furto aggravato e ricettazione.
Con l’odierno ricorso si lamentano carenze motivazionali della sentenza impugnata,
nonché travisamento del fatto; ricostruite le risultanze processuali, la difesa segnala che
il Qerimi fu sorpreso in compagnia di altri tre soggetti nei pressi di due auto
state trafugate ingenti quantità di gasolio, senza che tuttavia emergessero (nei suoi
riguardi) elementi idonei a ricollegarne la presenza alle suddette condotte criminose. Al
contrario, i presunti correi – i quali avevano definito le loro posizioni con richieste di
patteggiamento – avevano in possesso dei cellulari che risultavano avere impegnato celle
corrispondenti al /ocus commissi delicti, dove uno dei prevenuti aveva financo lasciato
una impronta digitale. In definitiva, la colpevolezza del ricorrente appare fondata su
base meramente indiziaria, senza che le ragioni di doglianza mosse nei motivi di appello
siano state concretamente esaminate.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Le doglianze formulate dalla difesa, oltre a riprodurre censure già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, sino a palesarsi aspecifiche (v. Cass., Sez. II, n.
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo, nonché Cass., Sez. VI, n. 20377 dell’11/03/2009,
Arnone), investono infatti profili di puro merito, non suscettibili di ulteriore sindacato in
sede di giudizio di legittimità.
La Corte territoriale risulta aver già sottolineato, in ogni caso, come gli abiti di tutti
e quattro gli individui controllati, ivi compreso il Qerimi, risultassero intrisi di gasolio,
come direttamente riscontrato dalla polizia giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.
corrispondenti a quelle notate, nelle ore precedenti, nelle vicinanze di ditte dove erano