Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18964 del 25/11/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18964 Anno 2017
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARJANOVIC CHRISTINA nato il 21/04/1990 a ROMA

avverso la sentenza del 22/12/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere
ALFREDO GUARDIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI
che ha concluso per )1 1

Udit i difensor Avv.;

‘2, o kid,

Data Udienza: 25/11/2016

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna
confermava la sentenza con cui il tribunale di Bologna, in data 2.9.2015,
aveva condannato Marjanovich Cristina alla pena ritenuta di giustizia, in

2.

Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo
del suo difensore di fiducia, avv. Monica Gnesi, del Foro di Monza,
lamentando vizio di motivazione perché la corte territoriale ha negato
alla prevenuta il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
con motivazione contraddittoria, avendo, nel contempo, la stessa corte
territoriale, escluso ogni aumento di pena per la contestata recidiva.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia al
gravame, formalizzata con dichiarazione congiunta sottoscritta dalla
stessa imputata, con firma debitamente autenticata dal difensore di
fiducia, e da quest’ultimo, depositata in cancelleria il 18.11.2016.
Si è, dunque, verificata una specifica causa di inammissibilità
dell’impugnazione, prevista dall’art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p., che
impone di dichiarare inammissibile il ricorso, con condanna della
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.11.2016

relazione al reato di furto aggravato in concorso in rubrica ascrittole.

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