Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18963 del 25/11/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18963 Anno 2017
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE PIRRO ANTONIO ILARIO nato il 27/10/1968 a GALATINA

avverso la sentenza del 05/11/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere
ALFREDO GUARDIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI
che ha concluso per

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Data Udienza: 25/11/2016

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna
confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Ravenna, in data 15.7.2008, decidendo in sede di

giudizio abbreviato, aveva condannato De Pirro Antonio Ilario, previo
riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, con
giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, alla pena ritenuta di
giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 285, 295, co. 2, lett. c) e
co. 3, d.p.r. n. 43 del 1973, 81, 110, 48 e 479, c.p., di cui al capo a)
dell’imputazione.
2.

Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il De Pirro, a mezzo
del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge, in
quanto il reato per cui si procede deve considerarsi già prescritto alla
data di celebrazione del giudizio di appello (5.11.2015), avendo la corte
territoriale erroneamente tenuto conto, ai fini del calcolo della
prescrizione, della recidiva specifica originariamente contestata, che il
giudice di primo grado aveva chiaramente escluso, nel rilevare come a
carico dell’imputato vi sia “un solo e datato precedente penale”,
valutazione che implicitamente ne esclude ogni rilevanza in termini
sintomatici di una maggiore pericolosità del reo, non potendosi,
viceversa, ritenere il contrario sol perché il suddetto giudice,
nell’effettuare il giudizio di comparazione, abbia fatto riferimento a più
circostanze aggravanti, ritenute sub-valenti rispetto alle attenuanti
generiche, stante l’esistenza di altre circostanze aggravanti, oltre alla
recidiva (esclusa, come si è detto, dal giudice di primo grado), alle quali
va rapportato il menzionato giudizio di prevalenza, senza tacere che,
comunque, anche a voler seguire il ragionamento della corte territoriale,
trattandosi di recidiva specifica, il termine prescrizionale, nella sua
massima estensione, era pari a nove anni ed era, pertanto, perento alla
data del giudizio di appello; 2) vizio di motivazione, in quanto la corte
territoriale ha condiviso acriticamente le valutazioni operate dal giudice

/

di primo grado, senza rispondere alle doglianze formulate con l’atto di
appello, con particolare riferimento alle incongruenze tra la teste Mariani
e il teste Schinieri in merito alle raccomandazioni che la prima avrebbe
rivolto al trasportatore, senza indicare le ragioni che militano a favore
dell’attendibilità della Mariani, portatrice, in quanto parte civile, di un

apodittica nell’evidenziare che il De Pirro sia un trasportatore pronto a
tutto sol perché il trasporto di cui trattasi è stato effettuato da Ravenna
ad Ancona da un trasportatore avente sede a Lecce.
3. Il ricorso va accolto.
4. Ed invero, premesso che le circostanze aggravanti ad effetto speciale
e quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato rilevano ai fini della determinazione del
termine di prescrizione, anche quando siano ritenute sub-valenti o
equivalenti rispetto alle circostanze attenuanti (cfr. Cass., sez. VI
16.9.2015, n. 39849, rv. 264483), non può non rilevarsi come il reato
continuato, avente ad oggetto più fatti di contrabbando doganale,
unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui in imputazione, fosse
già estinto per prescrizione alla data della celebrazione del giudizio di
appello.
Al riguardo si osserva, che, ai sensi dell’art. 157, co. 1 e 2, c.p., ai fini
della determinazione del tempo necessario a prescrivere, rilevano tutte
le aggravanti concorrenti nel caso in esame, rappresentate, da un lato,
dalle “circostanze aggravanti del contrabbando”, previste dall’art. 295,
co. 2, lett. c), e co. 3, d.p.r. n. 43 del 1973, perché tali disposizioni
prevedono una pena di specie diversa (la reclusione) dalla pena
pecuniaria (multa) prevista per

i l reato di contrabbando non

circostanziato ex art. 292, d.p.r. n. 43 del 1973, dall’altro, dalla recidiva
specifica, che va qualificata, conformemente al disposto dell’art. 63, co.
2, c.p., circostanza ad effetto speciale, comportando un aumento della
pena superiore ad un terzo.
Orbene, in presenza di tale concorso di circostanze aggravanti, come

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affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di

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interesse nel processo, ed ha reso un’affermazione meramente

legittimità, condiviso dal Collegio, ai fini della determinazione del tempo
necessario a prescrivere, deve aversi riguardo all’aumento di pena
massimo previsto per la circostanza più grave dall’art. 63, co. 4, c.p.,
per il caso di concorso di più circostanze tra quelle previste dallo stesso
art. 63, co. 3, c.p. (circostanze ad effetto speciale e circostanze per le

del reato: cfr. Cass., sez. II, 3.10.2013, n. 47028, rv. 257520; Cass.,
sez. II, 15.7.2014, n. 32656, rv. 259833).
Ne consegue che, dovendosi ritenere più grave, nel caso in esame, la
circostanza aggravante di cui all’art. 295, co. 2, lett. c), d.p.r. n. 43 del
1973, perché aggiunge alla pena pecuniaria della multa la pena
detentiva della reclusione “da tre a cinque anni”, e non la recidiva
specifica, che incide esclusivamente sul “quantum” della pena pecuniaria
prevista per il reato di contrabbando nella sua forma non circostanziata,
è alla suddetta pena detentiva che deve farsi riferimento per la
determinazione del tempo necessario a prescrivere, pari, nella sua
estensione massima, in conseguenza degli intervenuti atti interruttivi, a
sette anni e sei mesi.
Tenuto conto, pertanto, dell’assenza di cause di sospensione del decorso
del termine prescrizionale così fissato, il reato (continuato) per cui si
procede, commesso dal 30.9.2006 al 18.10.2006, come da imputazione,
risulta estinto per prescrizione alla data del 18.4.2014, quindi ben prima
del giudizio di appello conclusosi il 5.11.2015, con la sentenza oggetto di
ricorso.
Ciò a prescindere dalla fondatezza o meno della tesi difensiva in ordine
all’avvenuta esclusione della recidiva da parte del tribunale, che pure
muove da un presupposto condivisibile, riconosciuto dalla stessa
giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di prescrizione del
reato, quando il giudice abbia escluso, anche implicitamente, la
circostanza aggravante della recidiva, non ritenendola in concreto
espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale
dell’imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai

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quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria

fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato (cfr. Cass.,
sez. II, 26.11.2015, n. 48293, rv. 265382).
Né, d’altro canto, a diverse conclusioni si giunge, considerando
applicabile il disposto dell’art. 161, co. 2, c.p., come sembra avere
ritenuto il giudice di secondo grado, nell’affermare, invero con emetica

specifica (a suo giudizio non esclusa dal tribunale ravennate), ai fini
della determinazione del tempo necessario a prescrivere occorrerebbe
prendere in considerazione l’aumento della pena fino alla metà, previsto
dall’art. 99, co. 2, c.p.
Se, infatti, tale aumento deve operarsi sul tempo necessario a
prescrivere previsto per la circostanza aggravante di cui all’art. 295, co.
2, lett. c), d.p.r. n. 43 del 1973 (ma ciò, lo si ripete, contrasterebbe, con
la previsione dell’art. 63, co. 4, c.p.), si giungerebbe ad una estensione
massima del termine di prescrizione pari a nove anni, che sarebbe,
comunque, perento il 18.10.2015, quindi sempre prima della pronuncia
della sentenza di appello.
La fondatezza del primo motivo di ricorso assorbe in sé le ulteriori
doglianze, anche in considerazione del fatto che il ricorrente non ha
formulato alcuna richiesta volta ad ottenere la prevalenza di una formula
di proscioglimento su quella di estinzione del reato per prescrizione.
5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio per essere i singoli reati di contrabbando unificati
sotto il vincolo della continuazione estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 25.11.2016.

motivazione, che, essendo stata contestata all’imputato la recidiva

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