Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18963 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18963 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Bandiera Criatian Leonardo

n. il 9 ottobre 1976

avverso
l’ordinanza 24 agosto 2012

Corte di Assise di Appello di Milano;

sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.

Giovanni D’Angelo, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha
chiesto convertirsi il ricorso in appello con la trasmissione degli atti al Tribunale della Libertà di Milano.

Data Udienza: 10/04/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 24 agosto 2012, la Corte di Assise di Appello di Milano rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Bandiera Cristían Leonardo la sostituzione della misura cautelare in carcere, attualmente in corso, con
quella degli arresti domiciliari.

stata già avanzata dal prefato ed era stata respinta con ordinanza 9 luglio 2012 sul
presupposto che il mero decorso del tempo non era da ritenersi tale da attenuare
l’esigenza cautelare di evitare la reiterazione di fatti di violenza analoghi a quelli in
ordine ai quali era intervenuta condanna (in regime abbreviato) della Corte di Assise di Appello di Milano in data 7 maggio 2012 per i reati di detenzione porto illegale
d’arma, rissa e omicidio, alla pena di anni sedici di reclusione; veniva osservato
che, allo stato, non erano state dedotte circostanze nuove e comunque utili ad avversare le esigenze cautelari promanantl dalla gravità dei fatti, considerato inoltre
che non era stato ancora chiarito il motivo per il quale l’imputato era venuto a diverbio con gli albanesi originando così l’alterco che aveva dato origine ai fatti di
causa. Il pericolo di reiterazione, proseguiva il giudice della riesame, non poteva
essere salvaguardato se non con la custodia in carcere.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo
ricorso per cassazione Bandiera Cristian Leonardo chiedendone l’annullamento per
vizi motivazionali.
In particolare è stato rilevato dal ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza gravata, il prefato ha subito chiarito le ragioni per le quali gli
albanesi gli avevano fatto visita all’interno del locale (ritorsione per non aver voluto
dividere i proventi delle slot-machine di altro pub da lui avuto in gestione); inoltre
l’istante è incensurato sicché il giudizio prognostico di recidivanza è meramente astratto. Inoltre il giudice non aveva motivato le ragioni per le quali doveva ritenersi
Inidonea qualsivoglia altra misura affievolita atteso il tempo decorso e la regolare
condotta carceraria tenuta, durante la quale aveva mostrato resipiscenza in relazione al porto abusivo dell’arma.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso va qualificato come appello.

Ud. in c.c.: 10 aprile 2013 — Bandiera Crlstian Leonardo

RG: 44587/12, RU: 23;

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che analoga istanza era

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

In via preliminare e assorbente, si deve per vero rilevare che il ricorso in questione ha per oggetto un’ordinanza concernente la modifica delle modalità esecutive
di una misura cautelare ex art. 299 cod. proc. pen., comma 2, onde il mezzo
d’impugnazione previsto avverso la medesima è, tassativamente, quello di cui all’art. 310 cod. proc. pen., non essendo in tal caso consentito il ricorso immediato
per cessazione che, a norma dell’art. 311 cod. proc. pen., comma 2, è ammissibile

di violazione di legge, nonché, secondo l’art. 568 cod. proc. pen., comma 2, contro
quelli concernenti lo “status libertatis” non altrimenti impugnabili; il predetto rimedio non è, quindi, utilizzabile nei confronti di provvedimenti relativi alla modifica o
all’estinzione delle misure cautelari, con riguardo ai quali è previsto dall’art. 310
cod. proc. pen. l’appello al tribunale della libertà e solo in esito a tale gravame il
ricorso per cessazione (Cass., Sez. 1, 30 aprile 1996, n. 2794, rv. 205282).
4. — Consegue la conversione del ricorso predetto in appello ai sensi dell’art.
310 cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.

per questi motivi
qualificato il ricorso come appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. dispone la
trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, In camera di consiglio, il 10 aprile 2013

Il

nsigliere estensore

Il Presidente

solo contro i provvedimenti che “dispongono una misura coercitiva” e solo nel caso

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