Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18963 del 10/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18963 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANDRIES PETRU LUCIAN nato il 25/06/1987

avverso la sentenza del 19/12/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 10/01/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Petru Lucian Andries ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Bologna; la dichiarazione di
penale responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di furto aggravato.
Nell’interesse del ricorrente si lamentano violazione della legge penale e carenze
motivazionali della sentenza impugnata, con riguardo:

tenuità, esclusa malgrado il pregiudizio arrecato «ammonti a pochissime centinaia
di euro» e senza alcuna indagine sulle condizioni economiche delle persone offese;
al trattamento sanzionatorio in genere, non essendosi considerato lo scarso
disvalore della condotta, né lo stato di incensuratezza e di disagio del prevenuto
sul piano economico-sociale;
alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
In primis, si è più volte affermato che «la concessione della circostanza attenuante
del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia
lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante» (Cass., Sez. V, n. 24003 del
14/01/2014, Lanzini, Rv 260201): caratteristiche che certamente non potevano
riscontrarsi nel caso di specie, vista la tipologia dei beni trafugati (due mountain-bike, del
valore di oltre 600,00 euro). Del resto, l’ordinamento consente di valutare le condizioni
economiche del soggetto passivo, ai fini dell’applicazione dell’attenuante de qua, non già
in presenza di persona abbiente, che potrebbe risentire in termini trascurabili di una
privazione economica per altri significativa, bensì nella prospettiva opposta: consentendo,
cioè, di escludere la particolare tenuità della diminuzione patrimoniale quando il reato,
pur produttivo di un pregiudizio molto modesto, risulti comunque offensivo per una
vittima particolarmente disagiata.
Quanto alla graduazione della pena, va ricordato che essa rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione
della congruità del trattamento sanzionatorio (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del
17/10/2007, Cilia). Nel caso di specie, appare in linea con i principi appena illustrati la
Valorizzazione in termini negativi, da parte della Corte territoriale, della dimostrata
preordinazione nel reato, desunta dal possesso di arnesi atti al taglio di cavi o catene da
parte dell’Andries.
Infine, al cospetto di un furto pluriaggravato e dei correlati limiti edittali di pena non
risulta neppure ipotizzabile l’applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui
all’art. 131-bis cod. pen.

all’omesso riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
‘sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q.

e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.

Il C

liere estensore
olo

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VC

Il Presidente
a Pezzullo

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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