Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18962 del 25/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18962 Anno 2017
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAPAGNANI CESARE nato il 19/10/1966 a PENNA SAN GIOVANNI

avverso la sentenza del 29/10/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere
ALFREDO GUARDIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del GI SEPPE CORA ANITI
che ha concluso per j i

Udit i difensor Avv.;

“……..–:
‘ , –1—: – b: 3

Data Udienza: 25/11/2016

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona
confermava la sentenza con cui il tribunale di Ascoli Piceno, in data
14.12.2012, aveva condannato Rapagnani Cesare alla pena ritenuta di

giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato, in relazione al
delitto di cui all’art. 595, c.p., ascrittogli in imputazione, commesso in
danno di Amici Gaetano.
2.

Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Rapagnani, a
mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) vizio di motivazione e
violazione di legge, poiché la corte territoriale, non prendendo in
considerazione quanto emerso alla luce del giudizio di primo grado e
delle produzioni documentali di secondo grado (sentenza di assoluzione
di Feliciani Mariangela dal reato di cui all’art. 323, c.p.) ha erroneamente
escluso la configurabilità sia dell’esercizio del diritto di critica, sia della
scrinninante della provocazione di cui all’art. 599, co. 2, c.p., sussistente
quanto meno sotto il profilo putativo, in quanto appare evidente che,
attraverso il suo intervento sul sito web di cui al capo d’imputazione,
l’imputato ha semplicemente inteso esprimere la sua critica nei confronti
dell’articolo pubblicato dall’Amici, allo scopo di difendere se stesso ed il
proprio lavoro da un attacco, quello dell’Amici, che l’imputato ha
considerato come del tutto gratuito e falso, quindi, per tale ragione,
ingiusto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che non
può essere giustificato, come affermato dalla corte territoriale, per il solo
fatto che l’imputato non ha ammesso l’addebito.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
4, Con riferimento al primo motivo di ricorso se ne deve rilevare
l’inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1,
lett.

c), e 591, co. 1, lett.

c), c.p.p., trattandosi di motivi che,

riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dai giudici del gravame, devono considerarsi non specifici, ma,
(

piuttosto, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione
tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata
non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione

potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel
vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, co. 1,
lett. c), c.p.p., all’inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez. V, 27.1.2005 – 25.3.2005, n.
11933, rv. 231708; Cass., sez. V, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc.
Tizzani e altri, rv. 207389).
Il ricorrente non si confronta, sul punto, con la motivazione della corte
territoriale, in cui sono specificamente indicate, con logico argomentare,
le ragioni per cui, nel caso in esame, non è configurabile, l’esimente
della provocazione, di cui all’art. 599, co. 2, c.p. , difettando un fatto
ingiusto attribuibile all’Amici, che ha riportato, nell’articolo pubblicato
dalla rivista “PICUS” fatti oggettivamente veri, ricostruiti attraverso una
corretta attività di indagine, ossia la partecipazione i alla commissione
insediata per la selezione di un comunicatore per la terza età dell’Ambito
Territoriale di Ascoli, di soggetti (tra cui il Rapagnani),
professionalmente legati alla Feliciani, dirigente dei servizi sociali del
comune di Ascoli Piceno, firmataria degli atti relativi alla procedura
selettiva, che vedeva “vincitrice” Narducci Flavia, figlia della stessa
Feliciani (cfr. pp.7-8).
Del tutto generico appare, poi, il motivo di ricorso relativo all’invocato
esercizio del diritto di critica, non configurabile per l’obiettiva mancanza
di continenza delle espressioni utilizzate dall’imputato (“becero
giornalismo offensivo ed infamante”) nel sanzionare la condotta
professionale dell’Amici, che esulano da una critica rappresentata in
forma espositiva corretta, vale a dire strettamente funzionale alla finalità
di disapprovazione, trasmodando nella gratuita ed immotivata

2

impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non

aggressione dell’altrui reputazione (cfr.,

ex plurimis, Cass., sez. V,

24.6.2016, n. 37397, rv. 267866).
Manifestamente infondato deve ritenersi, infine, l’ultimo motivo di
ricorso, avendo la corte territoriale correttamente negato le attenuanti
ex art. 62 bis, c.p., in considerazione della mancanza di elementi

reo nel corso del processo, conformemente all’orientamento dominante
nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche uno solo degli
elementi indicati nell’art. 133 c.p., attinente alla personalità del
colpevole o alla entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso,
può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche, il
cui riconoscimento non costituisce un diritto per l’imputato (cfr., ex
plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez.
III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità
dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente
medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate
ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25.11.2016

positivamente valutabili e del comportamento complessivo serbato dal

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA