Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18962 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18962 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI LUCA CARDILLO LINDA N. IL 25/05/1980
avverso l’ordinanza n. 189/2012 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
10/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
tete/sentite le conclusioni del PG Dott.

D

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/04/2013

ritenuto in fatto
1.

Con ordinanza del 10.8.2012 il tribunale di Messina , investito ai sensi

dell’art. 324 cod.proc.pen. , rigettava la richiesta di riesame avanzata nell’interesse
di DI LUCA CARDILLO Linda , amministratore unico della srl Edil Sicilia, avverso il
decreto di sequestro dei beni riconducibili alla menzionata società, ritenuta riportabile
di fatto a BONTEMPO Giovanni, indagato del reato di cui all’art. 378 cod.pen.

oggetto di confisca ai sensi dell’art. 12 sexies di 152/1991. Veniva ribadito che la
società , così come la Sicilcasa srl e la Edilmare srl erano a lui riconducibili, come era
emerso dalle conversazioni intercettate che dimostravano chiaramente come fosse
stato il Bontempo a curarne la gestione, ad avere gestito rapporti con la manodopera
ed ad aver effettuato forniture per la società, oltre che essersi attivato per ottenere
finanziamenti tramite la Banca Popolare di Lodi , tramite D’Argenio Sergio delegato a
fare pressioni all’interno dell’istituto menzionato.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cessazione il difensore della
prevenuta per dedurre :
2.1 violazione ed errata applicazione dell’art. 12 sexies di 8.6.1992 , n. 306
convertito in I. 356/1992; sarebbe stato sbrigativamente ritenuto dal tribunale che
Bontempo fosse titolare o avesse disponibilità effettiva di tutto il compendio
mobiliare ed immobiliare facente capo alla Edil Sicilia srl , ad onta della formale
titolarità esistente a vantaggio di persona giuridica che avrebbe funzionato da
schermo artatamente interposto.
Il tribunale avrebbe enfatizzato il ruolo del Bontempo per avere avuto contatti
con clienti e fornitori sporadicamente, nonché per aver messo a disposizione di Edil
Sicilia le sue entrature nella Banca Popolare di Lodi, onde creare un canale di
finanziamento facilitato. La presunzione di illecita accumulazione sarebbe stata fatta
operare anche su beni intestati a terzi che non erano né stretti parenti, né conviventi,
né imputati; non sarebbe stato adempiuto l’onere dell’accusa di dimostrare
l’esistenza di situazioni che avallassero concretamente l’ipotesi di una discrasia tra
intestazione formale e disponibilità effettiva del bene. La Edil Sicilia srl sarebbe una
società sana, dal punto di vista imprenditoriale che gode di massima affidabilità sul
mercato del credito e si trova saldamente sotto l’esclusivo controllo di soggetti
diversi dal Bontempo che dagli atti pubblici risultano membri della compagine e
titolari delle cariche sociali.
2.2 violazione ed erronea applicazione dell’art. 12 sexies 1.356/1992: l’ordinanza
impugnata avrebbe mantenuto il sequestro senza peraltro che fosse stato svolto
alcun tipo di accertamento per verificare se i formali intestatari delle quote sociali

2

aggravato ai sensi dell’art. 7 di 152/1991, sul presupposto che la società sarebbe

abbiano svolto atti da giustificare il pieno e esclusivo controllo da parte loro della
società. Si sarebbe fatta operare indebitamente a carico di Edil Sicilia la presunzione
di illecita accumulazione patrimoniale, senza tenere nel debito conto il fatto che
l’attività imprenditoriale dei soci giustificasse l’effettiva titolarità in capo ad essi delle
quote sociali e quindi in capo alla società del compendio patrimoniale dei rapporti
bancari che alla stessa fanno capo.
2.3 erronea applicazione dell’art. 12 sexies

I. 356/1992 . Il provvedimento assunto

persone fisiche; la I. 231/2001 ha del resto previsto in modo specifico la confisca a
carico della società , ma con diversi presupposti, nel caso di specie non ricorrenti.
Sarebbe quindi errato l’aver fatto rientrare Edil Sicilia srl in quanto tale tra il denaro, i
beni e le altre utilità che avrebbero potuto essere oggetto di sequestro preventivo
ex art. 12 sexies,

non essendo stata dimostrata la titolarità o la disponibilità a

qualsiasi titolo, in capo al Bontempi.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Deve essere premesso che il perimetro entro cui può essere svolto il sindacato
di questo Corte è delimitato dalla previsione dell’art. 325 cod.proc.pen. che condiziona
il ricorso alla sola deduzione del vizio di violazione di legge.
La società Edilsicilia venne sottoposta a sequestro ai sensi dell’art. 12-sexies
L. 7 agosto 1992, n. 356, sulla presunzione che i beni alla stessa riconducibili fossero
di fatto riportabili al Bontempo, poichè lo stesso aveva ad operare come
amministratore di fatto , ancorchè la carica risultasse in capo alla Di Luca e che di
conseguenza egli disponesse del compendio mobiliare ed immobiliare della società.
L’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di
una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva dei beni, in modo che
possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità
apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al
condannato , ma di salvaguardarlo dal pericolo della confisca,è stato assolto con la
individuazione di circostanze sintomatiche, di spessore indiziarlo connotate della
gravità, precisione e concordanza ( sez. II, 10.1.2088, n. 3990). In particolare il
tribunale ha evidenziato gli esiti delle intercettazioni telefoniche da cui emergeva che i
poteri di amministrazione della società erano gestiti dal Bontempo e non dalla De
Luca; che egli teneva i rapporto con la manodopera e che ancora lui aveva
significativi rapporti con i fornitori con cui decideva acquisti di rilievo. Risultava poi
essersi attivato per ottenere finanziamenti agevolati per la società, delegando a terzi
opera di pressione per raggiungere il risultato, circostanza che lo coinvolgeva

non poteva essere applicato a persone giuridiche, potendo essere applicato solo a

direttamente. Tali evidenze ad elevata attitudine dimostrativa di un coinvolgimento in
prima persona del Bontempo, complessivamente considerate, rendono elevata la
probabilità che al prevenuto siano riferibili le disponibilità mobiliari e immobiliari,
celate sotto lo scherma societario, in quanto sproporzionate alle sue redditività lecite
e quindi esposte ati interventi ablatori. I giudici a quibus, con l’ordinanza impugnata
hanno ritenuto, senza forzatura e con percorso argomentativo non censurabile in
detta sede, che l’Edil Sicilia srl sia compagine sociale fittiziamente interposta dal
forzatura della disciplina normativa è dunque allo stato invocabile fondatamente.
Il ricorso avanzato dalla ricorrente non consente di superare le evidenze sulla
prestazione ad opera della stessa della carica di amministratrice in modo meramente
apparente.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna al pagamento delle spese
processuali .
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, addì 10 Aprile 2013.

Bontempo per nascondere la titolarità di beni riconducibili a lui medesimo. Nessuna

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