Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18962 del 10/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18962 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NEZIRI LIRIM nato il 05/12/1985
avverso la sentenza del 23/06/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 10/01/2018
FATTO E DIRITTO
Lirim Neziri ricorre personalmente avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa
nei suoi confronti dalla Corte di appello di Bologna; la dichiarazione di penale
responsabilità dell’imputato riguarda un delitto ex art. 495 cod. pen., per avere egli arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti – declinato le false generalità del
Il ricorrente lamenta violazione della legge processuale, dal momento che – proprio
in ragione dell’arresto cui si stava procedendo per altri fatti – non sarebbe stato possibile
ricavare elementi a suo carico dalle dichiarazioni che egli stesso intese rendere, tanto più
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perché intervenute in assenza di qualsivoglia garanzia difensiva.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza delle ragioni di
doglianza.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il soggetto che, sottoposto a
provvedimento restrittivo, fornisce false generalità alla polizia giudiziaria che procede alla
sua identificazione, risponde del delitto qui contestato: né egli può invocare la
scriminante dell’esercizio di una facoltà legittima perché, pur essendo titolare del diritto
al silenzio e della facoltà di mentire, ha invece l’obbligo di fornire secondo verità i dati
necessari ad accertarne l’identità (v. Cass., Sez. V, n. 15654 del 05/02/2014, Vlatko).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.
proprio fratello.