Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18961 del 23/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18961 Anno 2017
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALTIERI NICOLETTA nato il 15/11/1959 a MILANO

avverso la sentenza del 05/06/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere
SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Gen rale in persona de GIOVANNI DI LEO
che ha concluso per

Data Udienza: 23/09/2016

ifenso

Udi
v.;

2

#

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 5/6/2015 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa
dal Giudice monocratico del Tribunale del luogo nei confronti di ALTIERI Nicoletta, ritenuta
responsabile del reato previsto dagli artt. 477-482 C.P. per aver contraffatto il permesso per
invalidi rilasciatole dal Comune di Roma, eseguendo una fotocopia del documento; fatto
accertato in data 25/9/2009.

1-inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza
del reato di cui agli artt. 477-482 C.P.; mancanza, contraddittorietà ed illogicità della
motivazione.
La difesa censurava la sentenza ove la Corte aveva aderito alla motivazione del giudice di
primo grado, senza valutare il contenuto della memoria depositata dall’imputata, che era
utilizzabile nel procedimento definito con rito abbreviato.
2-contrastava l’assunto accusatorio, rilevando peraltro che nella specie mancavano elementi

dai quali desumere la oggettività del fatto, osservando che il documento in fotocopia non era
stato utilizzato come originale e mancava la condotta tipica della falsificazione, ovvero la
riproduzione di un documento inesistente, o l’alterazione di un documento autentico, dato che
l’imputata era titolare di permesso di invalidità.
Deduceva inoltre la mancanza dell’elemento psicologico del reato, rilevando la carenza ed
illogicità della motivazione, non evidenziandosi nella sentenza quali fossero le modalità della
condotta dalle quali il giudice desumeva l’esistenza del dolo.
Richiamava sul punto la memoria depositata dall’imputata, che aveva chiarito le modalità del
fatto.
3-censurava il mancato riconoscimento della tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis C.P.

RILEVATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Invero, secondo quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata, la contestazione di falso
risulta ascritta in riferimento ad un documento costituito dalla fotocopia di un’autorizzazione al

parcheggio della quale l’imputata era effettiva titolare.
Tanto premesso deve evidenziarsi che in relazione al fatto dedotto in giudizio risulta fondata la
censura difensiva articolata per erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli artt.
477-482 C.P.
Non ignora il collegio la giurisprudenza formatasi sulla specifica situazione delle fotocopie del
permesso-invalidi esposte sul veicolo al posto di quello originale regolarmente posseduto; se è
vero che la fotocopiatura a colori del tutto simile all’originale può comportare il ricorrere di una
falsificazione rilevante, è altrettanto vero che, pur non costituendone il momento consumativo,

Avverso tale ricorso proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

E

l’utilizzo concreto della fotocopia non è del tutto irrilevante nella configurazione del reato

de

quo.
Nel caso di specie risulta che l’originale dell’autorizzazione era detenuto dalla ALTIERI a Roma
e non poteva esser utilizzato da alcun soggetto diverso dalla titolare, mentre la stessa aveva
esposto la fotocopia su di un veicolo noleggiato in occasione di un suo viaggio a Milano per
ragioni di lavoro. Ben plausibile è la giustificazione che la fotocopiatura ovviava al pericolo che,
durante dei suoi frequenti viaggi fra Roma e Milano, per i quali non utilizzava l’autovettura
lasciata a Roma, l’originale dell’autorizzazione potesse andare smarrito (e la presenza di due

quel timore).
In definitiva l’utilizzo dell’autorizzazione da parte della titolare, accertato dalla Polizia
municipale intervenuta mentre la ALTIERI si trovava impegnata per lavoro ed era attesa dal
Conducente ingaggiato a Milano sulla cui auto era esposta la fotocopia incriminata, qualifica nel
senso preteso dalla ricorrente l’azione di fotocopiatura, non come abusiva moltiplicazione di
autorizzazione amministrativa, ma come strumento per poter utilizzare tale autorizzazione nei
limiti del provvedimento amministrativo, non parendo in contrasto con la funzione dell’atto la
mera soluzione del problema di un eventuale smarrimento di un documento fondamentale in
relazione alle limitazioni fisiche di cui soffriva la prevenuta e che ne avevano giustificato il
rilascio.
In base a tali considerazioni deve ritenersi assorbita ogni ulteriore deduzione difensiva e va
pronunziato l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in data 23 settembre 2016.

fotocopie nell’auto a noleggio sulla quale si trovava ben può dar conferma della plausibilità di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA