Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18961 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18961 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARMENIA CAROLINA N. IL 12/06/1976
avverso l’ordinanza n. 188/2012 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
10/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
b ( A3J6eLo
emtrA_ le/site le conclusioni del PG Gen.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/04/2013

ritenuto in fatto
1.

Con ordinanza del 10.8.2012 il Tribunale di Messina , investito ai sensi

dell’art. 324 cod.proc.pen., rigettava la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di
ARMENIA Carolina, amministratore unico della srl Euromare, avverso il decreto di
sequestro della menzionata società, ritenuta riconducibile di fatto a BONTEMPO
Giovanni, indagato del reato di cui all’art. 378 cod.pen. aggravato ai sensi dell’art. 7

dell’art. 12 sexies di 152/1991. Veniva ribadito che la società , così come la Siciicasa
srl e la Edilsicilia srl erano a lui riconducibili, come era emerso dalle conversazioni
intercettate che dimostravano chiaramente come fosse il Bontempo a curarne la
gestione, pur non rivestendo alcuna carica formale e dunque sostituendosi alla
Armenia, attivandosi tra l’altro per ottenere finanziamenti tramite la Banca Popolare
di Lodi .

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore della
prevenuta, per dedurre :
2.1 violazione ed errata applicazione dell’art. 12 sexies di 8.6.1992 , n. 306
convertito in I. 356/1992; sarebbe stato sbrigativamente ritenuto dal tribunale che
Bontempo fosse titolare o avesse disponibilità effettiva

di tutto il compendio

mobiliare ed immobiliare facente capo alla Euromare srl, ad onta della formale
titolarità esistente a vantaggio di persona giuridica che avrebbe funzionato da
schermo artatamente interposto. Il tribunale avrebbe enfatizzato il ruolo del
Bontempo per avere da un lato avuto in uso i veicoli della società ed avere avuto in
talune sporadiche occasioni contatti con clienti e fornitori e dall’altro per avere
messo a disposizione di Euromare le sue entrature nella Banca Popolare di Lodi,
onde

creare un canale di finanziamento facilitato. La presunzione

di illecita

accumulazione sarebbe stata fatta operare anche su beni intestati a terzi che non
erano né stretti parenti, né conviventi, né imputati; non sarebbe stato adempiuto

l’onere dell’accusa di dimostrare

l’esistenza di situazioni che avallassero

concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità
effettiva del bene. La Euromare srl sarebbe una società sana, dal punto di vista
imprenditoriale che gode di massima affidabilità sul mercato del credito e si trova
saldamente sotto l’esclusivo controllo di soggetti diversi dal Bontempo che dagli atti
pubblici risultano membri della compagine e titolari delle cariche sociali.
2.2 violazione ed erronea applicazione dell’art. 12 sexies

I. 356/1992: l’ordinanza

impugnata avrebbe mantenuto il sequestro senza peraltro che fosse stato svolto
alcun tipo di accertamento per verificare se i formali intestatari delle quote sociali
abbiano svolto atti da giustificare il pieno e esclusivo controllo da parte loro della

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di 152/1991, sul presupposto che la società sarebbe oggetto di confisca ai sensi

società. Si sarebbe fatta operare indebitamente a carico di Euromare la presunzione
di illecita accumulazione patrimoniale, senza tenere nel debito conto il fatto che
l’attività imprenditoriale dei soci giustificava l’effettiva titolarità in capo ad essi delle
quote sociali e quindi in capo alla società il compendio patrimoniale dei rapporti
bancari che alla stessa fanno capo.
2.3 erronea applicazione dell’art. 12 sexies I. 356/1992 . Il provvedimento assunto
non poteva essere applicato a persone giuridiche, potendo essere applicato solo a

carico della società , ma con diversi presupposti, nel caso di specie non ricorrenti.
Sarebbe quindi errato l’aver fatto rientrare Euromare srl in quanto tale tra il denaro, i
beni e le altre utilità che avrebbero potuto essere oggetto di sequestro preventivo
ex art. 12 sexies,

non essendo stata dimostrata la titolarità o la disponibilità a

qualsiasi titolo, in capo al Bontempi.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Deve essere premesso che il perimetro entro cui può essere svolto il sindacato
di questo Corte è delimitato dalla previsione dell’art. 325 cod.proc.pen. che condiziona
il ricorso alla sola deduzione del vizio di violazione di legge.
La società Euromare venne sottoposta a sequestro ai sensi dell’art. 12-sexies
L. 7 agosto 1992, n. 356, sulla presunzione che i beni alla stessa riconducibili fossero
di fatto riportabili al Bontempo, poichè lo stesso aveva ad operare come
amministratore di fatto , ancorchè la carica risultasse in capo alla Armenia e che di
conseguenza egli disponesse del compendio mobiliare ed immobiliare della società.
L’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di
una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva dei beni, in modo che
possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità
apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al
condannato , ma di salvaguardarlo dal pericolo della confisca è stato assolto con la
individuazione di circostanze sintomatiche, di spessore indiziario connotate della
gravità, precisione e concordanza ( sez. H, 10.1.2088, n. 3990). In particolare il
tribunale ha evidenziato gli esiti delle intercettazioni telefoniche da cui emergeva che i
poteri di amministrazione della società erano gestiti dal Bontempo e non dall’Armenia;
ha sottolineato come fosse lui ad avere in uso personale le autovetture intestate
alla società; che ancora il Bontempo risultava avere rapporti con clienti e fornitori e
risultava essersi attivato per ottenere finanziamenti agevolati per la società, anche
con mezzi discutibili, che lo coinvolgevano direttamente. Tali evidenze ad elevata
attitudine dimostrativa di un coinvolgimento in prima persona del Bontempo,
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persone fisiche; la I. 231/2001 ha del resto previsto in modo specifico la confisca a

complessivamente considerate, rendono elevata la probabilità che al prevenuto siano
riferibili le disponibilità mobiliari e immobiliari, celate sotto lo scherma societario, in
quanto sproporzionate alle sue redditività lecite e quindi esposte aa interventi
ablatori. I giudici a quibus, con l’ordinanza impugnata hanno ritenuto, senza
forzatura e con percorso argomentativo non censurabile in detta sede, che
l’Euromare srl sia compagine sociale fittiziamente interposta dal Bontempo per
nascondere la titolarità di beni riconducibili a lui medesimo. Nessuna forzatura della

Il ricorso avanzato dalla ricorrente non consente di superare le evidenze sulla
prestazione ad opera della stessa della carica di amministratrice in modo meramente
apparente.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna al pagamento delle spese
processuali.
p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, addì 10 Aprile 2013.

disciplina normativa è dunque allo stato invocabile fondatamente.

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