Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18960 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18960 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
DI NUZZO VINCENZO N. IL 19/11/1960
SCUDIERO PASQUALE N. IL 06/01/1965
DAMIANO ORO N. IL 03/05/1970
avverso l’ordinanza n. 5108/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
10/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 9,Lo. Niarkmik: ci, ‘
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Uditi difensor Avv.;

A

Data Udienza: 10/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 10.7.2012 il Tribunale del riesame di Napoli, adito
a norma dell’art.309 cod.proc.pen., annullava la misura cautelare della
custodia in carcere applicata dal Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Napoli nei confronti di Di Nuzzo Vincenzo,Damiano Ciro e
Scudiero Pasquale, indagati per un duplice episodio di tentata estorsione,

dell’imprenditore Ambrosino Carmine, nei cui confronti compivano atti
idonei diretti in modo non equivoco a costringerlo a riassumere il
dipendente D’Inverno Alessandro e a consegnare loro una somma
imprecisata di denaro.
Il Tribunale del riesame riteneva la insufficienza degli elementi
raccolti ad integrare la gravità del quadro indiziario.
Avverso l’ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli propone ricorso per i seguenti motivi: mancanza ed illogicità
della motivazione poiché il Tribunale del riesame ha errato nel non
contestualizzare il delitto né dal punto di vista storico temporale, né dal
punto di vista della personalità dei responsabili principali (Di Nuzzo e
Scudiero),personaggi di medio livello nell’ambito della criminalità
organizzata acerrana, i quali avevano assunto un ruolo superiore a
seguito della totale disarticolazione di tutti i più pericolosi gruppi
camorristici della zona; già questi elementi di prova logica, uniti alla
dichiarazioni della persona offesa e del teste Pirolo, sarebbero stati
sufficienti a fondare la pretesa cautelare; 2) omessa valutazione delle
ammissioni rese da Di Nuzzo Vincenzo nell’interrogatorio di garanzia nel
quale ha affermato di essersi presentato ad Ambrosino dicendo “sono
Enzuccio occhigruosso, sono da poco uscito dall’Ucciardone”.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
1.11 Tribunale del riesame ha ritenuto che la richiesta di riassunzione
del dipendente D’Inverno Alessandro non era stata accompagnata da
alcuna minaccia, neppure implicita, ed anzi i richiedenti, saputo da
Ambrosino che D’Inverno era stato licenziato per aver rubato sul luogo di
lavoro, si erano scusati dicendo che se avessero saputo il motivo del

aggravata ai sensi dell’art.7 legge n.203 del 1990, ai danni

licenziamento non avrebbero avanzato tale richiesta; quanto alla
successiva richiesta di avere “un regalino” in quanto erano da poco usciti
dal carcere, il giudice cautelare ha ritenuto che essa non avesse coartato
la libertà di autodeterminazione del destinatario, che aveva
immediatamente telefonato al Comandante dei Carabinieri, mentre
l’allusione al fatto di essere appena usciti dal carcere era ritenuta
circostanza da sola inidonea ad integrare il reato, considerato anche il

Grimaldi di Scudiero e Di Nuzzo.
I motivi di ricorso ( riferiti alla sola posizione di Di Nuzzo e Scudiero),
non svolgono alcuna concreta censura alle argomentazioni svolte dal
Tribunale del riesame, il cui contenuto è sostanzialmente ignorato, ma si
compongono di annotazioni, sull’asserita evoluzione della criminalità
organizzata acerrana, estranee al tema della legittimità del
provvedimento impugnato, ovvero si sostanziano in apprezzamenti di
merito circa la sufficienza del quadro indiziario, insuscettibili di riesame
nel giudizio di legittimità.
2.La richiesta, rivolta da Di Nuzzo ad Ambrosino, di avere “un
regalino” essendo appena uscito dal carcere, non è stata oggetto di
omessa valutazione dal parte del Tribunale del riesame, che al contrario
ha espressamente preso in considerazione la circostanza ritenendola
insufficiente ad integrare l’elemento oggettivo del reato di estorsione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 10.4.2013.

fatto che Ambrosino Carmine non sapeva della affiliazione al clan

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