Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1896 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1896 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GIACCIO ROSA N. IL
2A’
1 -P1
(q 5ff
avverso la sentenza n. 5 3/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 29/11/2012
OSSERVA
.2
Giaccio Rosa ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello
di Napoli in data 21-10-11 , che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la
quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’ad 385 cp , commesso
Il ricorrente deduce violazione dell’ad 157 cp e contraddittorietà della motivazione,
con travisamento del fatto poiché l’imputata si trovava in uno spazio costituente
pertinenza dell’abitazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi che non rientrano
nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili
di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso
di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come dalla deposizione dell’Operante
sia risultato che l’imputata venne sorpresa all’esterno della propria abitazione,
mentre conversava con un’altra persona .Dalle cadenze motivazionali della sentenza
d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una
disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo
censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di
fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede .
Manifestamente infondata è la doglianza inerente alla prescrizione, non avendo il
ricorrente tenuto conto degli atti interruttivi emessi nel corso del processo di primo
e di secondo grado. Né è trascorso il termine massimo di prescrizione che è di sette
anni e mezzo, tanto sotto il previgente che sotto l’attuale regime della prescrizione.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
in Napoli l’11-8-05.
PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp
k. A
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna it ricorrente al pagamento delle
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 29-11-12.
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende