Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1896 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1896 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

NR. 701\12

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
GALATI Massaro Carmelo, n. a Bronte

CT il 13\6\1977

avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Catania del
14\11\2011 (n. 55\2011);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Enrico
Delehaye, e dell’Avvocatura dello Stato, che hanno chiesto
il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 24/10/2013

RITENUTO in FATTO

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del
difensore, deducendo la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione
laddove la Corte di Appello aveva ritenuto la sussistenza della condotta colposa
ostativa al riconoscimento dell’indennizzo per ingiusta detenzione.

CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Come è noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l’equa riparazione, è
connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi e che possono
portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio
acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri
di valutazione differenti.
In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non
nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall’assoluzione), ma in quanto
idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza
dell’imputato, l’adozione della misura, traendo in inganno il giudice.
In particolare il giudice di merito, per valutare se chi la ha patito la detenzione vi
abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli
elementi probatori disponibili, tenendo conto se essi rivelino o meno eclatante o
macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, e fornendo
del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è
incensurabile in sede di legittimità.
Il giudice, basandosi su fatti concreti deve cioè valutare non se la condotta integri
estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in
presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità
come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto.
3.2. Nel caso di specie la Corte territoriale non ha correttamente applicato le norme in
materia ed è venuta meno al suo onere di puntuale motivazione.
Invero, il giudice di merito, dopo avere premesso che l’imputato era stato assolto a
seguito della valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa,
ha ritenuto emergere la colpa grave del Galati, dalle seguenti circostanze :
– in sede di perquisizione, a quindici giorni di distanza dall’omicidio dell’Amenta, in casa
del ricorrente era stata trovata una copia del giornale “La Sicilia” che dava la notizia
dell’atto delittuoso;
– all’interno della sua auto era stata rinvenuta “una segatura” di giornali macchiati di
sangue;
– la sera del fermo il Galati si era recato a Bronte dai genitori, ove aveva portato a
lavare un paio di jeans macchiati di sangue.
Dalla lettura della sentenza di assoluzione si rileva che le tracce ematiche rinvenute
nell’auto e sui jeans non avevano origine umana ed erano, pertanto compatibili con
l’attività lavorativa svolta dal Galati, allevatore di bestiame.

2

1. Con ordinanza del 14\11\2011 la Corte di Appello di Catania rigettava l’istanza di
riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Galati Massaro Carmelo. Questi,
arrestato in esecuzione di ordinanza cautelare in data 8\2\2009 per i delitti di omicidio
volontario, rapina aggravata e lesioni, era stato liberato il 9\7\2010 contestualmente
alla sentenza della Corte di Assise di Siracusa, che l’aveva mandato assolto per non
aver commesso il fatto (sent. passata in giudicato il 26\11\2010). Osservava la Corte di
merito che nella vicenda il Galati aveva mantenuto una condotta gravemente colposa
che aveva indotto in errore il giudice nella adozione e mantenimento della misura
cautelare.

Quanto al rinvenimento del giornale, tale circostanza, disancorata dagli altri elementi
risultati inconsistenti, non ha una specifica connotazione colposa idonea ad inibire
l’indennizzo.
Pertanto la grave carenza di motivazione del provvedimento impugnato, impone il suo
annullamento con rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catania cui
rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

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