Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18959 del 10/01/2018
Penale Sent. Sez. 7 Num. 18959 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MILITO RODOLFO nato il 29/11/1965 a ROSSANO
avverso la sentenza del 12/07/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 10/01/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Rodolfo Milito ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei
confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Bologna; la declaratoria di penale
responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di lesioni personali, reato in ipotesi
commesso in danno si Nicoletta Talami.
Con l’odierno ricorso, la difesa lamenta violazione di legge processuale, rinnovando
ricevette rituale notifica del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado (l’atto
pervenne al suo difensore, ex art. 157, comma
8-bis, cod. proc. pen., malgrado una
precedente elezione di domicilio presso altro recapito). Un secondo motivo di doglianza è
dedicato a presunte carenze motivazionali della decisione impugnata, con riguardo alla ritenuta
attendibilità della persona offesa, sul piano soggettivo.
Deve prendersi atto della sopravvenuta prescrizione del reato in rubrica, risalente al
maggio 2009, non potendosi comunque sostenere che i motivi di ricorso siano manifestamente
infondati: il primo, al contrario, meriterebbe accoglimento, visto che deve intendersi preclusa
la possibilità di notificare un atto nelle forme di cui al comma 8-bis dell’art. 157 in presenza di
una rituale elezione o dichiarazione di domicilio da cui emerga la diversa volontà dell’imputato
di ricevere altrove le comunicazioni inerenti il procedimento che lo riguarda. In tal caso, viene
a realizzarsi una ipotesi di nullità che, per quanto suscettibile di sanatoria, è stata nella
fattispecie tempestivamente eccepita (v. il verbale dell’udienza tenutasi il 12/07/2016).
Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 10/01/2018.
un’eccezione disattesa dalla Corte territoriale: viene segnalato, in particolare, che il Milito non