Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18958 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18958 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI LANCIANO
nei confronti di:
DE ROSA ROSSANA N. IL 15/03/1973
noltre .
E ROSA R
3
avverso l’ordinanza n. 16/2012 GIP TRIBUNALE di LANCIANO, del
17/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/m:Mite4e conclusioni del PG Dott. acap_
Ge-Wam-

Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 10/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 18.9.2012 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Lanciano, quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento della
richiesta di De Rosa Rodamela annullava l’ordine di esecuzione pene
concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Lanciano, ordinando la scarcerazione clill & De Rosa. Il giudice

complessiva pena di anni 5 e giorni 16 di reclusione, doveva essere
detratta la custodia cautelare sofferta pari ad anni 2 mesi 6 e giorni 26 di
reclusione; computando tale periodo di presofferto, la pena da eseguire
era inferiore ad anni 3 di reclusione, con conseguente applicabilità
dell’art.656 comma 5 cod.proc.pen. che prevede l’obbligo da parte del
pubblico ministero della contestuale emissione del decreto di sospensione
dell’ordine di esecuzione.
Avverso l’ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Lanciano propone ricorso per i seguenti motivi: insussistenza
dell’errore di calcolo in quanto il provvedimento di cumulo ha disposto la
decorrenza della pena dal giorno 28.11.2009, data di inizio della custodia
cautelare relativa alla pena di anni 4 di reclusione inflitta con la sentenza
di condanna per il reato di cui all’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309
indicata al n.4) del provvedimento di cumulo; sussistenza di duplice
causa ostativa alla sospensione dell’esecuzione, costituita dal titolo di
reato ostativo( art.625 bis cod.pen. ), relativo alla sentenza di condanna
n.2, e dalla recidiva reiterata ritenuta con la sentenza n.4.
Con memoria depositata il 25.3.2013 il difensore di De Rosa
Rosanna ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato:
la condanna per furto attiene ad un’ipotesi di tentativo; la recidiva
reiterata è stata ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti
generiche, quindi in concreto non applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art.656 comma 9 lett.c) cod.proc.pen. esclude l’applicabilità della
sospensione dell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati ai
quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art.99 comma 4 cod.pen.

dell’esecuzione rilevava che dal provvedimento di cumulo, relativo alla

Non ricorre la fattispecie di “applicazione” della recidiva qualora ne
sia stata esclusa la sussistenza o comunque la concreta applicazione;
viceversa, la recidiva deve ritenersi applicata non solo quando ha
prodotto l’effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando,
attraverso il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e
attenuanti previsto dall’art. 69 c.p., ha prodotto l’effetto ugualmente
tipico di elidere le conseguenze di una circostanza attenuante, impedendo

1, n. 8038 del 18/01/2011, P.M. in proc. Santoro, Rv. 249843).
Deve inoltre ribadirsi che il divieto di sospensione dell’esecuzione
della pena detentiva, nei confronti dei condannati cui sia stata applicata
la recidiva reiterata, opera anche nel caso in cui il condannato si trovi agli
arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna. (Sez. 1, n. 25129
del 03/05/2011, Prina, Rv. 250343).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si comunichi al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano.
Così deciso in Roma il 10.4.2013.

ad essa di svolgere l’effetto di attenuazione della pena. ( conforme Sez.

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