Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18958 del 10/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18958 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHIOATTO TERESIO nato il 20/03/1955 a ARQUA’ POLESINE
avverso la sentenza del 20/09/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 10/01/2018
FATTO E DIRITTO
Teresio Chioatto ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Bologna; la declaratoria di penale
responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di bancarotta semplice, così derubricata
una iniziale contestazione di bancarotta fraudolenta documentale.
non sarebbero emersi elementi di certezza a sostegno di una sua irregolare tenuta dei
libri contabili: gli assunti del curatore fallimentare e di un sottufficiale della Guardia di
Finanza (secondo cui il Chioatto non aveva consegnato agli organi della procedura le
scritture richieste, mentre era stata rinvenuta documentazione fiscale limitata al 2003)
appaiono infatti smentiti da un processo verbale di constatazione in atti, da cui si evince
che egli aveva consegnato materiale cartaceo ed informatico di ben più ampia
consistenza, relativo al periodo fino al 2008.
L’imputato si duole altresì della mancata concessione a suo favore delle circostanze
attenuanti generiche, cui egli avrebbe avuto certamente titolo in ragione del corretto
comportamento processuale.
Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi di doglianza.
La tesi difensiva esposta con il primo motivo di doglianza risulta già confutata dai
giudici di merito, visto che già la documentazione acquisita al momento del processo
verbale anzidetto (per quanto ulteriore rispetto a quella poi rinvenuta dal curatore) era
risultata incompleta. Quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che «la
sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di
un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole
ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità,
purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno
specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). E’ stato
altresì affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art.
133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il
riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del
colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere
sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
Nel caso di specie, appare in linea con i principi appena illustrati il rilievo della Corte
territoriale secondo cui non emergono elementi positivamente valutabili per il Chioatto, a
fronte invece di un certificato del Casellario connotato da numerosi preceden ‘
Il ricorrente lamenta carenze motivazionali della sentenza impugnata, atteso che
’Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Paolo Micheel
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