Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18957 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18957 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OCONE VITTORIO N. IL 12/07/1941
avverso l’ordinanza n. 2/2012 TRIB.SEZ.DIST. di GUARDIA
SANFRAMONDI, del 16/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lettetsefttite-le conclusioni del PG Dott. DSeck.^… Cakeu-L e.12£0
comm.42e0tAmse

coo’

Uditi difensor Avv.; —

04×6-4:4.,(2.J.4 ,4,41..

Data Udienza: 10/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16.4.2012 il Tribunale di Benevento, sez.dist.di
Guardia Sanframondi , in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la
richiesta presentata da Ocone Vittorio di retrodatazione della data di
decorrenza dell’esecuzione del cumulo delle pene in corso di espiazione.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione
deducendo:nullità del provvedimento per inesistenza della motivazione;

dell’esecuzione la facoltà di disporre una integrazione probatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
A

fronte

della

particolareggiata

istanza

dell’interessato,

dettagliatamente argomentata e debitamente documentata con
allegazione della posizione giuridica, il giudice dell’esecuzione ha emesso
ordinanza di rigetto perché “l’istante non ha prodotto a sostegno della
richiesta documenti utili ai fini dell’accoglimento”. Il provvedimento così
formulato è illegittimo sotto un duplice profilo: viola l’art.125 comma 3
cod.proc.pen. constando di una motivazione meramente apparente, priva
di qualunque contenuto esplicativo delle ragioni per le quali l’articolata
richiesta dell’interessato è stata respinta; viola l’art.666 comma 5
cod.proc.pen. che attribuisce al giudice dell’esecuzione, che ne ravvisi la
necessità, l’onere di procedere alla acquisizione d’ufficio di documenti o
prove.
L’ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice competente
perché, all’esito di nuovo esame, deliberi sull’istanza con provvedimento
corredato da motivazione effettiva, procedendo, se del caso, alla
acquisizione d’ufficio dei documenti o delle prove ritenuti necessari ai fini
della decisione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di Benevento (sezione distaccata di Guardia Sanframondi).
Così deciso in Roma il 10.4.2013

violazione dell’art.666 comma 5 cod.proc.pen.che attribuisce al giudice

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