Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18957 del 10/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18957 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALEKSIC DALIBOR nato il 06/03/1991 a NAPOLI
avverso la sentenza del 27/09/2016 del TRIBUNALE di BENEVENTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 10/01/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Dalibor Aleksic ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito,
ex art. 444 del codice di rito, dal
Tribunale di Benevento (con riguardo a un addebito di furto aggravato). La difesa
deduce inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen. e vizi di motivazione della sentenza
impugnata, per non avere il giudice di merito evidenziato le ragioni della insussistenza di
cause di proscioglimento.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. Quanto
all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito, il Tribunale ha operato uno
specifico richiamo alla norma
de qua;
in tal modo, appare soddisfatto lo standard
motivazionale per tale genere di decisioni, atteso che «nella motivazione della sentenza di
patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il
giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo» (Cass., Sez. VI, n. 15927 del
01/04/2015, Benedetti, Rv 263082).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/01/2018.
igliere estensore
olo icheli
Il Presidente
Rosa Pe ullo
Il ricorso appare inammissibile.